Cassazione Penale, Sentenza n. 21778/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale e aveva valorizzato la recidiva. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'assenza del dolo specifico richiesto per la resistenza, poiché il pubblico ufficiale era in abiti borghesi e libero dal servizio, e chiedeva un nuovo apprezzamento dei fatti. Contestava inoltre la valutazione della recidiva e le relative conseguenze sul giudizio di equivalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità dei motivi, ritenendo che il ricorrente non si sia confrontato con le puntuali e diffuse argomentazioni della Corte territoriale. La Corte ha confermato che, anche se in abiti borghesi o liberi dal servizio, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono essere considerati pubblici ufficiali quando ricorrono i presupposti di legge, e ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva da parte della Corte d'appello. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Predisposizione del rito con contraddittorio scritto per la trattazione del ricorso; disciplina procedurale applicata alla causa
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 52005, del 19/12/2014, Rv. 261669
Sez. 6, n. 52005, del 19/12/2014, Rv. 261669
Principio secondo cui gli ufficiali e gli agenti della Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente e mantengono la qualifica di pubblico ufficiale anche se in abiti borghesi o liberi dal servizio, potendo pertanto subire il reato di resistenza
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464
Giurisprudenza che giustifica la valorizzazione della recidiva quando il precedente non sia remoto e l'evento precedente comporti maggiore disvalore, incidendo sul giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche
art. 337 cod. pen. (richiamato nella motivazione)
Richiamato come riferimento a fattispecie affini in cui la condotta contro un pubblico ufficiale anche in abiti civili fu ritenuta penalmente rilevante; usato a titolo esemplificativo per confermare la qualificazione giuridica
Massime di principio
- La resistenza a pubblico ufficiale può sussistere anche quando l'ufficiale sia in abiti civili o libero dal servizio, se sussistono elementi che lo qualificano come pubblico ufficiale nell'atto (es. identificazione, esercizio della funzione).
- Un ricorso alla Cassazione che si limiti a ripetere i motivi giaà esaminati nei gradi inferiori senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata rischia l'inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità.
- La recidiva puoè essere valorizzata per ridurre l'effetto delle attenuanti quando il precedente non sia remoto e il comportamento pregresso evidenzi una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende; conviene quindi articolare in modo specifico e motivato le censure in Cassazione.
- Per ottenere l'ammissione di questioni nuove o una rinnovata valutazione dei fatti occorre confrontarsi espressamente con la motivazione della Corte territoriale e proporre profili di diritto chiari e non meramente riespositivi dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21680/2022 del 06/06/2022
- Sentenza penale · 6 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21770/2022 del 06/06/2022
- Sentenza penale · 6 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21771/2022 del 06/06/2022
- Sentenza penale · 6 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21772/2022 del 06/06/2022
- Sentenza penale · 6 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21773/2022 del 06/06/2022
- Sentenza penale · 6 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21774/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →