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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02694/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un lavoratore, licenziato dalla propria azienda, aveva chiesto e ottenuto la pensione di anzianità; in seguito, il licenziamento era stato annullato giudizialmente con efficacia ex tunc, con conseguente riemersione della continuità del rapporto di lavoro e incompatibilità della pensione con tale rapporto. L'INPS aveva quindi domandato la restituzione dei ratei pensionistici percepiti come indebiti. La corte d'appello aveva ritenuto dovute le restituzioni fino alla data in cui il pensionato aveva comunicato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, escludendo invece l'indebito per i ratei successivi; aveva inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 52 L. 88/1989 sul presupposto che l'indebito non fosse ascrivibile a errore dell'ente. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/1991, deducendo l'assenza di dolo da parte sua e sostenendo, in sostanza, la non ripetibilità delle somme percepite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il debito restitutorio verso l'INPS, sia pure in misura inferiore a quella originariamente pretesa. La Corte ha ribadito che, quando il licenziamento viene annullato con efficacia ex tunc e il rapporto di lavoro si considera giuridicamente ripristinato, viene meno il diritto alla pensione di anzianità per incompatibilità con quel rapporto; di conseguenza la prestazione pensionistica percepita diventa indebita e resta soggetta a ripetizione. È stato inoltre riaffermato che l'opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegra non impedisce tale conclusione, poiché rileva la sola esistenza giuridica del rapporto al momento della domanda di pensione. La Corte ha anche osservato che la disciplina speciale che limita la ripetibilità dell'indebito non si applica al caso esaminato, perché è destinata a tutelare situazioni diverse, in cui il percettore di prestazioni indebite sia un soggetto privo di altre fonti di sostentamento e non consapevole del rischio di caducazione del diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 L. 88/1989

    La Corte esclude la sua applicabilità al caso concreto, poiché la prestazione indebita non rientra nella tutela speciale invocata dal ricorrente.

  • art. 13 L. 412/1991

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'assenza di dolo; la Corte ritiene comunque infondato il motivo e conferma la ripetibilità dell'indebito.

  • art. 18, comma 5, L. 300/1970

    L'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra non impedisce di escludere il diritto alla pensione, perché conta la permanenza giuridica del rapporto di lavoro al momento della domanda di pensionamento.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se un licenziamento viene successivamente annullato con efficacia ex tunc, il rapporto di lavoro si considera giuridicamente ripristinato e ciò travolge retroattivamente il diritto alla pensione incompatibile con quel rapporto.
  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento legittima l'ente previdenziale a ripetere le somme pensionistiche indebitamente corrisposte, salvo diversa disciplina speciale effettivamente applicabile.
  • Ai fini dell'incompatibilità tra pensione e rapporto di lavoro, rileva la persistente esistenza giuridica del rapporto al momento della domanda di pensionamento, non la successiva scelta del lavoratore di optare per un'indennità sostitutiva della reintegra.
  • La disciplina speciale che limita la ripetizione dell'indebito pensionistico opera in funzione di situazioni protette differenti e non può essere invocata solo per il fatto che il percettore non abbia agito con dolo.

Come è indicizzato

MateriePensioniLicenziamento
RamiPrevidenzaLavoro
SottomaterieGiusta causa
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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