Cassazione Civile, Ordinanza n. 02694/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un lavoratore, licenziato dalla propria azienda, aveva chiesto e ottenuto la pensione di anzianità; in seguito, il licenziamento era stato annullato giudizialmente con efficacia ex tunc, con conseguente riemersione della continuità del rapporto di lavoro e incompatibilità della pensione con tale rapporto. L'INPS aveva quindi domandato la restituzione dei ratei pensionistici percepiti come indebiti. La corte d'appello aveva ritenuto dovute le restituzioni fino alla data in cui il pensionato aveva comunicato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, escludendo invece l'indebito per i ratei successivi; aveva inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 52 L. 88/1989 sul presupposto che l'indebito non fosse ascrivibile a errore dell'ente. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/1991, deducendo l'assenza di dolo da parte sua e sostenendo, in sostanza, la non ripetibilità delle somme percepite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il debito restitutorio verso l'INPS, sia pure in misura inferiore a quella originariamente pretesa. La Corte ha ribadito che, quando il licenziamento viene annullato con efficacia ex tunc e il rapporto di lavoro si considera giuridicamente ripristinato, viene meno il diritto alla pensione di anzianità per incompatibilità con quel rapporto; di conseguenza la prestazione pensionistica percepita diventa indebita e resta soggetta a ripetizione. È stato inoltre riaffermato che l'opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegra non impedisce tale conclusione, poiché rileva la sola esistenza giuridica del rapporto al momento della domanda di pensione. La Corte ha anche osservato che la disciplina speciale che limita la ripetibilità dell'indebito non si applica al caso esaminato, perché è destinata a tutelare situazioni diverse, in cui il percettore di prestazioni indebite sia un soggetto privo di altre fonti di sostentamento e non consapevole del rischio di caducazione del diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte esclude la sua applicabilità al caso concreto, poiché la prestazione indebita non rientra nella tutela speciale invocata dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'assenza di dolo; la Corte ritiene comunque infondato il motivo e conferma la ripetibilità dell'indebito.
L'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra non impedisce di escludere il diritto alla pensione, perché conta la permanenza giuridica del rapporto di lavoro al momento della domanda di pensionamento.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se un licenziamento viene successivamente annullato con efficacia ex tunc, il rapporto di lavoro si considera giuridicamente ripristinato e ciò travolge retroattivamente il diritto alla pensione incompatibile con quel rapporto.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento legittima l'ente previdenziale a ripetere le somme pensionistiche indebitamente corrisposte, salvo diversa disciplina speciale effettivamente applicabile.
- Ai fini dell'incompatibilità tra pensione e rapporto di lavoro, rileva la persistente esistenza giuridica del rapporto al momento della domanda di pensionamento, non la successiva scelta del lavoratore di optare per un'indennità sostitutiva della reintegra.
- La disciplina speciale che limita la ripetizione dell'indebito pensionistico opera in funzione di situazioni protette differenti e non può essere invocata solo per il fatto che il percettore non abbia agito con dolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02665/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02668/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02671/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02672/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02673/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02674/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →