Cassazione Penale, Ordinanza n. 29283/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sul primo motivo ha escluso la particolare tenuità del fatto per la gravità dell'offesa e il valore non lieve della res sottratta; sul secondo ha rilevato la novità della censura sull'aggravante della destrezza, non dedotta in precedenza. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati ricorrevano avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Con il primo motivo deducevano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che le modalità concrete dell'azione avrebbero consentito il proscioglimento. Con il secondo motivo lamentavano l'erronea applicazione della circostanza aggravante della destrezza. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la gravità dell'offesa e il non tenue valore dei beni sottratti escludevano l'esiguità del pregiudizio richiesta dall'art. 131-bis c.p.; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo, trattandosi di una deduzione di violazione di legge non prospettata nei giudizi di merito.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede l'esiguità del pregiudizio cagionato; non è applicabile quando l'offesa è grave e i beni sottratti hanno valore non tenue.
circostanza aggravante della destrezza
La censura è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione una deduzione di violazione di legge non già proposta nei giudizi di merito.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando, valutate le concrete modalità della condotta, l'offesa è apprezzabile e il bene giuridico leso presenta un valore non modesto; occorre un pregiudizio effettivamente esiguo.
- In cassazione non sono deducibili, se non trattate nei gradi di merito, censure nuove relative a violazioni di legge o alla contestazione di circostanze aggravanti, quando ciò comporti un mutamento del thema decidendum.
- Nel giudizio di legittimità, la novità del motivo integra causa di inammissibilità anche se la questione è astrattamente deducibile come violazione di legge, ove non sia stata specificamente devoluta ai giudici di merito.
Come è indicizzato
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