Cassazione Civile, Ordinanza n. 11967/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia verteva soltanto sui maggiori dazi doganali e che risultava intervenuto il pagamento di quanto dovuto, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del grado di cassazione, valorizzando le peculiari modalità di svolgimento della lite.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica delle dichiarazioni doganali emesso a seguito di importazioni di merce da Taiwan effettuate nel 2009. L'ufficio doganale aveva richiesto maggiori dazi antidumping in relazione a un esportatore al quale era stato revocato il regime di esenzione precedentemente riconosciuto. In primo grado la società importatrice aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Amministrazione, ritenendo assorbente la buona fede dell'importatore ai sensi dell'art. 220, § 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913/92. L'Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel frattempo la controparte aveva depositato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018. La Corte, acquisiti chiarimenti e documenti, ha verificato che non risultava una definizione agevolata formalmente perfezionata, ma solo il pagamento di quanto dovuto da parte della società contribuente, come ammesso dalla stessa Agenzia; la società aveva inoltre manifestato la volontà di definire la lite e non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 220, § 2, lett. b), regolamento CEE n. 2913/92
La CTR aveva ritenuto assorbente la buona fede dell'importatore ai fini dell'esclusione del recupero a posteriori dei dazi; la Cassazione non entra nel merito di tale profilo, perché dichiara la cessazione della materia del contendere.
Richiamato come base dell'istanza di definizione agevolata della lite presentata dalla società contribuente.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018 in relazione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di legittimità, risulti che la pretesa tributaria oggetto della controversia sia stata integralmente soddisfatta e la parte interessata non coltivi più un interesse concreto alla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere non è necessario che risulti perfezionata una formale definizione agevolata, essendo sufficiente che dagli atti emerga il pagamento del dovuto e la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In presenza di una definizione sostanziale della lite o di un pagamento che esaurisca la pretesa dedotta in giudizio, le spese possono essere compensate integralmente in ragione delle particolari modalità di svolgimento della controversia.
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