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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14716/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello, lamentando inosservanza di norme processuali a pena di nullità in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che, poiché il concordato sulla pena non era subordinato alla richiesta del beneficio e la procura speciale conferita al difensore era generica, il giudice doveva nutrire sospetti sulla corretta e informata formazione del consenso dell'imputata (per età, basso livello di istruzione e inesperienza) e, ai sensi dell'art. 446 comma 5 cod. proc. pen., avrebbe dovuto disporre la comparizione dell'imputata per verificarne la volontarietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse stata adottata ai sensi degli artt. 602, comma 1-bis e 599-bis cod. proc. pen., e che la rinuncia espressa ad alcuni motivi di appello impedisse al giudice di valutare nuovamente quelle censure. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il rilievo circa il vizio di volontà: sussiste la presunzione di capacità e di volontà informata quando l'imputato è assistito da difensore di fiducia, e il ricorso non indicava atti o circostanze specifiche idonee a dimostrare un vizio di autodeterminazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come norma che individua i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ne valuta la rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali potenzialmente violate secondo il ricorrente; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione rilevante per l'ammissibilità.

  • art. 444, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato; citata a titolo di richiamo sulle forme del consenso e della rinuncia, senza che la Corte ne ravvisasse violazione applicabile al caso di concordato in appello.

  • art. 446, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice, in caso di applicazione della pena su richiesta, di verificare la volontarietà della richiesta. La Corte ha ritenuto che non fosse applicabile come parametro decisivo nel caso di concordato in appello quando il beneficio non era posto all'oggetto dell'accordo e i motivi che lo riguardavano erano stati rinunziati.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali generali; non è stata desumibile dalla sentenza una sua violazione tale da giustificare il ricorso.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il concordato in appello sulla pena. La Corte ha interpretato che, una volta che le parti abbiano concordato sulla pena e rinunciato ad altri motivi, il giudice non può rianimare o valutare come attuale un motivo espressamente rinunciato.

  • art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Consente alla Corte d'appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento di alcuni motivi; la Corte ha applicato questa procedura al caso concreto.

  • art. 589, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce gli effetti della rinuncia dei motivi di appello: la Corte non può riesaminare i motivi rinunciati; la sentenza ha richiamato tale principio per escludere che la mancata richiesta della sospensione potesse essere rilevata d'ufficio.

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede i poteri officiosi del giudice dell'impugnazione; la Corte ha osservato che le parti non hanno neppure sollecitato tali poteri a margine dell'accordo, rafforzando l'impossibilità di rimettere in discussione il beneficio non oggetto dell'accordo.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata relativa ai requisiti di specificità del ricorso in tema di volontà dell'imputato; la Corte ha applicato il principio che il ricorso deve indicare atti o circostanze specifiche che dimostrino il vizio del consenso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per fissare la somma di euro 3.000 a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Se le parti, nell'ambito di un concordato sulla pena ex art. 599-bis, rinunciano espressamente a determinati motivi di impugnazione, il giudice non può rianimare o decidere su quei motivi come se fossero ancora proposti.
  • La verifica della volontarietà e della capacità di autodeterminazione dell'imputato non è automatica in tutte le forme di accordo sulla pena: occorre segnalare elementi concreti e specifici di vizio della volontà; mere considerazioni generiche (età, istruzione, inesperienza) senza atti o circostanze probatorie non sono sufficienti in cassazione.
  • Quando l'imputato è assistito da difensore di fiducia, sussiste una presunzione di capacità e di volontà informata, salvo che il ricorrente indichi elementi probatori specifici contrari.
  • I ricorsi per cassazione relativi alla formazione della volontà in patteggiamento devono contenere l'indicazione puntuale degli atti o delle circostanze che avrebbero determinato il vizio; altrimenti sono inammissibili per aspecificità o manifesta infondatezza.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

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