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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15623/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in I.P.M. con la permanenza in casa con applicazione del dispositivo di controllo elettronico (braccialetto). Denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 275-bis c.p.p. e vizio di motivazione, perché il Tribunale ha ritenuto inapplicabile il controllo elettronico nel rito minorile sulla base del d.P.R. n. 448/1988 e senza valutare la concreta idoneità della misura domiciliare «rafforzata» rispetto alla pericolosità sociale dell'imputato; contesta inoltre la mancata e specifica considerazione delle condizioni di salute del ricorrente e l'assenza di elementi sanitari acquisiti agli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui il Tribunale ha escluso in astratto l'applicabilità del dispositivo di controllo elettronico nel procedimento minorile. Ha affermato che la permanenza in casa nel rito minorile è omologa alla detenzione domiciliare e che il braccialetto previsto dall'art. 275-bis c.p.p. è una modalità esecutiva/accessoria della misura domiciliare, non una misura autonoma, pertanto applicabile anche nel procedimento minorile. La Corte ha inoltre rilevato la carenza motivazionale del Tribunale nel non aver valutato concretamente se la misura domiciliare con controllo elettronico potesse contenere la pericolosità emersa e nel non aver adeguatamente valutato l'incidenza delle condizioni di salute sul regime detentivo. Ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale per nuovo esame, con istruzioni di valutare in concreto l'idoneità della permanenza in casa con dispositivo elettronico e di acquisire e ponderare i dati clinici rilevanti; ha inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina generale sulle misure cautelari; la Corte considera l'art. 275-bis alla stregua di modalità esecutiva della misura domiciliare prevista dall'art. 275.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Il dispositivo di controllo elettronico è interpretato come modalità esecutiva/accessoria della misura domiciliare (presidio tecnico di verifica e tracciamento), applicabile anche nel procedimento minorile.

  • art. 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

    Stabilisce che il codice di procedura penale si applica al procedimento minorile per quanto non espressamente disciplinato dal rito speciale; la Corte ne ricava che l'assenza di previsione specifica sul braccialetto nel d.P.R. non vieta la sua applicazione, che va valutata per compatibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

  • art. 25 d.lgs. n. 272 del 1989

    Norma richiamata per la competenza del Tribunale per i minorenni in sede di rinvio.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamata in materia di riservatezza e omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 42340 del 25/09/2024

    Citata come precedente che aveva già affermato la compatibilità dell'applicazione della misura domiciliare con controllo elettronico anche nei confronti del minore; la Corte si allinea a tale orientamento.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 29907 del 30/05/2006 (La Stella)

    Riferimento al principio di stretta legalità e tassatività nella disciplina delle misure cautelari; la Corte ritiene che l'applicazione del braccialetto non violi tale principio perché non costituisce una nuova misura autonoma.

Massime di principio

  • Il dispositivo di controllo elettronico previsto dall'art. 275-bis c.p.p. è una modalità esecutiva/accessoria della misura domiciliare e può essere applicato anche nel procedimento minorile se compatibile; non costituisce una misura cautelare autonoma.
  • L'assenza di una previsione espressa nel rito speciale (d.P.R. n. 448/1988) non impedisce l'applicazione di strumenti del codice ordinario quando essi siano compatibili con le caratteristiche e le finalità del procedimento minorile (art. 1 d.P.R. 448/1988).
  • Il giudice di merito non può escludere in astratto la sostituzione della custodia con la permanenza in casa rafforzata dal controllo elettronico: deve effettuare una valutazione concreta e comparativa tra le esigenze cautelari della custodia e le potenzialità di contenimento del rischio offerte dalla misura domiciliare con presidii tecnici e prescrizioni.
  • Le condizioni di salute del detenuto devono essere valutate con dati clinici effettivi e specifici: la possibile incompatibilità della detenzione con esigenze terapeutiche impone un approfondimento e, se necessario, la modulazione della misura (ricovero esterno, misure alternative compatibili).
  • Nel procedimento minorile va privilegiata una valutazione individualizzata e orientata al favor minoris, evitando preclusioni automatiche o formulari che impediscano l'adozione di misure meno afflittive se idonee a garantire le esigenze cautelari.
  • La motivazione del giudice deve confrontarsi esplicitamente con i precedenti rilevanti e con le deduzioni difensive: rifiuti basati su errori di diritto o su esclusioni in astratto determinano vizio di motivazione e annullamento con rinvio.

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