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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22988/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto delle istanze di misure alternative (affidamento in prova e detenzione domiciliare) denunciando principalemente la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione al difensore da lui successivamente nominato (avv. Fabio Rizza) e, a seguire, la mancata notifica della ordinanza di rigetto. In subordine viene censurata la motivazione ritenuta illogica e il travisamento dei fatti circa l'esistenza di domicilio stabile e di un'attività lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il Tribunale di sorveglianza non ha notificato l'avviso di fissazione dell'udienza al difensore nominato con l'ultima istanza, impedendo la sua partecipazione e ledendo il diritto di difesa. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Il secondo motivo (sulla motivazione di merito) è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento della censura processuale.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen., commi 5 e 6

    Stabilisce l'obbligo di notificare l'ordine di esecuzione della pena e il decreto di sospensione al condannato e al difensore nominato per la fase esecutiva o, in mancanza, a quello che lo ha assistito nel giudizio di cognizione; il comma 6 autorizza la presentazione dell'istanza anche da parte di altro difensore. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione delle istanze di misure alternative deve essere notificato al difensore da ultimo nominato per la fase esecutiva (o, in mancanza, a quello che ha assistito nel giudizio di cognizione).

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 3 (richiamato)

    Richiamato per il principio del diritto del difensore a ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza; la Corte ne trae la conferma dell'obbligo di comunicazione al difensore competente.

  • art. 678 cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato insieme all'art. 666 per sottolineare il diritto di ricevere l'avviso di fissazione e la correlata tutela del contraddittorio in sede esecutiva.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione delle misure alternative deve essere effettuata al difensore da ultimo nominato per la fase esecutiva; l'omissione configura vizio processuale idoneo a ledere il diritto di difesa.
  • Se il difensore che ha proposto l'ultima istanza non è avvisato e quindi non partecipa all'udienza, la decisione del tribunale può essere annullata in Cassazione e rinviata per nuovo giudizio.
  • I profili procedurali (violazione delle regole di notifica e del contraddittorio) possono assorbire le censure di merito: la Corte privilegia la tutela del diritto di difesa rispetto all'esame immediato delle questioni sostanziali.
  • Le parti condannate devono curare la nomina e la comunicazione del difensore per la fase esecutiva, assicurandosi che il Tribunale sia correttamente informato per le notifiche; analogamente il Tribunale deve verificare chi sia il difensore da notificare.
  • In situazioni simili, la prova documentale di domicilio e lavoro può rilevare sul merito, ma perde efficacia se sussiste una nullità procedurale: prima va sanata la regolarità del contraddittorio e delle notifiche.
  • A fini pratici, la mancata notifica al difensore nominato costituisce motivo utile per ottenere l'annullamento e il rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente nuova trattazione sostanziale delle richieste.

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