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Sentenza

Sentenza n. 494/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1456/2024 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria nel procedimento n. r.g. 944/2024 notificata alla resistente a mezzo pec in data 11 ottobre 2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1456/2024, quanto all'ostensione documentale e soprattutto al pagamento delle spese di giudizio liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo il perdurante inadempimento del Comune all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 1456/2024, notificata all'amministrazione l'11 ottobre 2024 e passata in giudicato. In particolare, la sentenza aveva ordinato l'ostensione della documentazione richiesta e condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 666,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e il perdurante inadempimento dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l'obbligo del Comune di eseguire integralmente il giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nella sentenza n. 1456/2024, entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, attribuendogli il compito di dare esecuzione al giudicato e corrispondere le somme dovute entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e resterà a carico dell'amministrazione inadempiente. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del Commissario ad acta. La penalità si aggiunge agli interessi legali eventualmente dovuti in base al giudicato, in ragione della sua funzione sanzionatoria. Il Comune è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 300,00, oltre contributo unificato e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo; il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento hanno reso l'azione accoglibile.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la determinazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando, decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, l'amministrazione permane inadempiente rispetto agli obblighi derivanti da una sentenza amministrativa passata in giudicato notificata presso la sede dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento, nominare un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia e porre a carico dell'amministrazione inadempiente il relativo compenso.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, quando non sussistano iniquità o altre cause ostative, e si aggiunge agli interessi legali dovuti in forza del giudicato poiché ha natura sanzionatoria.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione o, in mancanza, con l'insediamento del Commissario ad acta, ferma la possibilità per l'amministrazione di adempiere fino all'effettivo intervento commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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