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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14150/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che, investita della richiesta di conversione in Italia dei benefici riconosciuti all'estero ai sensi dell'art. 46 della legge greca n. 2776/1999, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere, indicando quale giudice competente il Magistrato di sorveglianza di Lecce e disponendo la trasmissione degli atti. Il ricorso mirava quindi a contestare la decisione sulla competenza adottata dal giudice dell'esecuzione/sorveglianza. La Corte di cassazione ha rilevato che tale pronuncia di incompetenza non è ricorribile per cassazione, in quanto può dar luogo soltanto a un conflitto di giurisdizione o di competenza, e ha pertanto dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che non è impugnabile con ricorso per cassazione la decisione con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, indipendentemente dalla forma adottata. Ha applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 46 della legge greca n. 2776/1999

    Disposizione straniera richiamata come base della richiesta di conversione in Italia dei benefici, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata come fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • La decisione con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non è di regola impugnabile con ricorso per cassazione, poiché da essa può derivare soltanto la possibile insorgenza di un conflitto di giurisdizione o di competenza.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre verificare la specifica impugnabilità del provvedimento: la forma adottata dal giudice (ordinanza o sentenza) non è decisiva se il contenuto sostanziale è una declaratoria di incompetenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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