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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41424/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato contestato (art. 341-bis c.p.). Due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver dichiarato la prescrizione del reato, anche considerando l'effetto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; 2) vizio di motivazione nell'applicazione della recidiva, ritenuta con motivazione generica e meramente descrittiva dei precedenti senza spiegare il rapporto concreto tra i precedenti e l'ultimo reato in termini di accresciuta pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che né il Tribunale né la Corte d'appello abbiano adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva: la motivazione è generica e non chiarisce la relazione fra precedenti e accresciuta pericolosità sociale dell'ultimo reato. Sul punto della prescrizione, la Corte ha rilevato che, anche computando gli effetti della recidiva (riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 99, 4° c., c.p.) e pur in presenza di atti interruttivi, il termine massimo previsto dall'art. 161, comma 2, c.p. per la prescrizione è comunque decorso il 19/02/2025, successivamente alla pronuncia della Corte d'appello. Perciò il ricorso è stato accolto: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui Asaro è stato condannato; oggetto dell'impugnazione

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    La recidiva è stata trattata in concreto come equivalente alle circostanze attenuanti generiche, incidendo sul calcolo della pena e quindi sulla determinazione del termine prescrizionale

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Regola il termine massimo per la prescrizione: la Corte ha calcolato che il termine massimo è decorso il 19/02/2025, con conseguente estinzione del reato

Massime di principio

  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica e concreta: non è sufficiente richiamare genericamente precedenti penali; il giudice deve spiegare come i precedenti aumentino la pericolosità e si rapportino al nuovo fatto
  • Una motivazione generica sulla recidiva può essere causa di annullamento della decisione di merito
  • La qualificazione della recidiva (es. come equivalente a circostanze attenuanti) incide sul calcolo della pena e, di conseguenza, sul termine prescrizionale; tale computo deve essere esplicitato
  • Il difensore può efficacemente sollevare la questione della prescrizione anche quando la recidiva è stata riconosciuta: il controllo della Cassazione verifica la correttezza del calcolo dei termini
  • Se al momento della decisione di legittimità risulta decorso il termine prescrizionale, il reato deve essere dichiarato estinto e la sentenza annullata senza rinvio
  • Nella verifica della prescrizione vanno considerati gli atti interruttivi ma anche il termine massimo previsto dall'art. 161 c.p.; è necessario documentare e motivare il conteggio temporale

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