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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09504/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riformato la decisione di primo grado in una controversia relativa a una cartella di pagamento notificata nel 2010 per IRES, IRAP e IVA dell’anno 2004, riferita a una società. Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dedotto e documentato che l’atto presupposto era stato annullato con sentenza definitiva e che, conseguentemente, l’ufficio aveva disposto lo sgravio della cartella, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto del provvedimento di sgravio, fondato sull’annullamento definitivo dell’atto presupposto indicato nella sentenza impugnata, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di lite. Ha escluso, per la medesima ragione sopravvenuta che ha definito il giudizio, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da cause sopravvenute, e non da un esito sfavorevole del ricorso introduttivo.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata come fonte di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, sopravviene lo sgravio dell’atto impugnato a seguito dell’annullamento definitivo dell’atto presupposto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione del processo per fatto sopravvenuto consente la compensazione integrale delle spese di lite, se richiesta e giustificata dalla vicenda processuale.
  • L’ulteriore contributo unificato non è dovuto se la cessazione del giudizio deriva da eventi sopravvenuti estranei alla soccombenza sul ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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