Cassazione Civile, Ordinanza n. 15529/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per euro 20.649,68, emessa a seguito di iscrizione a ruolo effettuata dal comune per una sanzione amministrativa irrogata per abusivismo edilizio. La società ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo che la sanzione e l'ingiunzione demolitoria erano ancora sub iudice davanti al giudice amministrativo per il diniego di alcuni condoni, che l'ingiunzione sarebbe stata notificata a un soggetto diverso dalla società e che, in ogni caso, la riscossione tramite iscrizione a ruolo sarebbe illegittima. Il Tribunale ha però declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che le questioni investissero l'attività amministrativa presupposta. La società ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che l'oggetto della lite fosse solo la riscossione della somma e non la legittimità della sanzione amministrativa; ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018 sulla linea di demarcazione della giurisdizione in materia di cartella di pagamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che, una volta che il giudice di merito abbia già pronunciato una decisione, anche se solo declinatoria della giurisdizione, non sia più esperibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., essendo ormai la questione rimessa ai mezzi ordinari di impugnazione. La pronuncia del Tribunale, trattandosi di decisione di primo grado, era appellabile e non poteva essere impugnata con ricorso per regolamento preventivo. La Corte ha quindi assorbito ogni questione di merito sulla giurisdizione e ha condannato la società ricorrente alle spese in favore del comune controricorrente; nessuna statuizione è stata resa sull'agente della riscossione, rimasto intimato.
Norme richiamate
finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado
Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile solo prima della decisione di primo grado; dopo la pronuncia del giudice di merito, anche se limitata alla giurisdizione, il rimedio non è più esperibile.
La Corte prende atto che il giudizio di merito era stato introdotto come opposizione esecutiva e agli atti esecutivi avverso la cartella di pagamento.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
Richiamato solo per descrivere la dedotta irregolarità della notificazione dell'ingiunzione; non incide sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. è precluso quando il giudice di merito abbia già emesso una sentenza o ordinanza definitoria del procedimento, anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale.
- La preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo opera dal momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, non dal deposito della sentenza.
- Quando la pronuncia di primo grado declina la giurisdizione, il mezzo di impugnazione corretto è l'appello, non il regolamento preventivo né il ricorso per cassazione immediato.
- La questione relativa alla giurisdizione non può essere sottratta al normale sviluppo processuale una volta che il giudice di primo grado abbia già radicato il proprio potere decisorio.
- Ai fini dell'ammissibilità del regolamento preventivo rileva il dato processuale della già intervenuta decisione di primo grado, non il contenuto sostanziale o di rito della stessa.
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