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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1802 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Impugnazione dell'estratto di ruolo successivamente alla notifica della cartella di pagamento non impugnata - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento già notificate e non contestate nei termini, deducendo anche la prescrizione dei crediti. La controversia riguarda quindi l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo dopo che le cartelle sottostanti sono divenute definitive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché l’Agente della Riscossione aveva dimostrato la regolare notifica delle cartelle e i termini per impugnarle erano trascorsi. La prescrizione eventualmente maturata dopo la notifica delle cartelle potrà essere eccepita contro un successivo atto dell’esecuzione, non impugnando l’estratto di ruolo. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, le date, gli importi né la statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 19

    La disposizione è richiamata in relazione ai limiti di impugnabilità degli atti della riscossione: l’estratto di ruolo non consente di riaprire i termini per contestare una cartella regolarmente notificata e divenuta definitiva.

  • D.Lgs. 472/1997, art. 20

    La norma è indicata tra i riferimenti del provvedimento, ma il testo fornito non espone una specifica interpretazione né il passaggio in cui è applicata.

Massime di principio

  • Se la cartella è stata regolarmente notificata e non è stata impugnata nei termini, la sua definitività preclude, di regola, l’impugnazione successiva dell’estratto di ruolo per contestare il credito.
  • La prescrizione maturata dopo la notifica della cartella non può essere fatta valere tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo; può essere eccepita, se ne ricorrono i presupposti, contro un successivo atto dell’esecuzione.
  • L’esito può essere diverso se la notifica della cartella non è regolare o non è dimostrata: la decisione riportata fonda infatti l’inammissibilità proprio sulla prova della regolare notifica e sul decorso dei termini.

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