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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08426/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di una banca per i compensi maturati per l'attività difensiva svolta in numerosi giudizi prima dell'apertura della procedura. I commissari liquidatori avevano ammesso il credito solo in parte. Il Tribunale di Milano, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto il credito per 102 giudizi, ma aveva escluso o non esaminato altre posizioni: per 92 cause aveva ritenuto la domanda generica e priva di adeguata specificazione delle attività svolte e delle fasi processuali, mentre per 64 pratiche aveva ritenuto inammissibile la domanda. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su cinque specifiche cause incluse nell'elenco delle prestazioni professionali; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di aver allegato compiutamente negli atti le prestazioni rese e la suddivisione per fasi secondo i parametri di legge.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che il Tribunale non aveva adottato alcuna statuizione, esplicita o implicita, su cinque specifiche domande di ammissione al passivo relative a singole cause, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e nullità parziale della decisione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, precisando che le allegazioni difensive e la loro valutazione non costituiscono "fatti" ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e che, in ogni caso, la mancata indicazione delle sole fasi non era decisiva, poiché il Tribunale aveva fondato l'inammissibilità sulla mancanza anche delle specifiche attività svolte per ciascuna fase. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio al Tribunale di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la necessaria corrispondenza tra tutta la domanda proposta e il contenuto della decisione; l'omessa pronuncia su specifiche domande integra nullità della sentenza in parte qua

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non di questioni, deduzioni difensive o valutazioni istruttorie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per distinguere il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo dal mero contenuto argomentativo delle difese

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato quale titolo di privilegio per il credito del professionista per compensi professionali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in sede di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve pronunciarsi su tutte le singole voci di credito specificamente dedotte; l'omesso esame di alcune domande integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità parziale della decisione.
  • Quando il creditore professionista chiede la liquidazione di compensi per una pluralità di incarichi, il giudice deve verificare e decidere distintamente ciascuna pratica o ciascuna voce autonomamente allegata, non potendo ometterne alcune senza statuizione espressa o implicita.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata valutazione di deduzioni difensive, di argomentazioni o di singoli elementi istruttori.
  • Ai fini della decisività del fatto omesso, non è sufficiente che la sua considerazione renda possibile un diverso esito della lite: occorre che, se esaminato, esso avrebbe imposto con certezza una decisione diversa.
  • La genericità dell'allegazione può legittimare il rigetto o l'inammissibilità della domanda di compensi professionali solo se il giudice spiega quali elementi mancanti impediscono la verifica del credito, senza trascurare domande specificamente formulate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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