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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40243/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettando il terzo. Ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di protezione internazionale alla luce dei corretti criteri di valutazione della credibilità e della situazione del Paese di origine, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino del Burkina Faso aveva chiesto protezione internazionale dopo avere raccontato di essere stato ingiustamente accusato dell'omicidio di un uomo politico di fazione opposta e di essere fuggito dal Paese per timore di non potersi difendere adeguatamente e per sfiducia nelle forze dell'ordine e nel sistema giudiziario locali. La domanda era stata respinta in sede amministrativa e il Tribunale di Brescia aveva confermato il diniego, escludendo anche la protezione umanitaria per difetto di integrazione in Italia e per l'assenza, nel Paese di origine, di una situazione di violazione dei diritti umani. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 3 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007, contestando il giudizio di non credibilità; 2) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, relativo alla situazione del Paese di origine e alla mancata indicazione di fonti aggiornate e attendibili; 3) questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13/2017 sul rito applicato. La Corte ha ritenuto fondate le censure sul giudizio di credibilità e sulla valutazione della situazione del Paese di origine, osservando che il Tribunale aveva valorizzato elementi non decisivi e aveva escluso la tutela ex art. 14, lett. c), senza richiamare fonti aggiornate e attendibili. Ha invece dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, perché non rilevante in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente ai primi due motivi, con cassazione e rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3 D.Lgs. 251/2007

    Il giudizio di credibilità del richiedente non può fondarsi su argomentazioni meramente congetturali o su circostanze poco significative rispetto alla specifica vicenda narrata.

  • art. 14 D.Lgs. 251/2007

    La verifica della sussistenza di una situazione di conflitto armato generalizzato deve essere compiuta anche a prescindere dalla credibilità del racconto individuale e sulla base di fonti aggiornate e attendibili.

  • D.L. n. 13/2017

    La questione di legittimità costituzionale sollevata in cassazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio di legittimità.

  • Cass. 17717/2018

    Richiamata per escludere la contrarietà a Costituzione del decreto quanto al requisito di straordinaria necessità e urgenza, anche in considerazione della disciplina transitoria.

  • Cass. 1548/2021

    Richiamata per escludere la contrarietà a Costituzione del rito camerale e dell'eliminazione di un grado di giudizio.

  • Cass. 22950/2020

    Richiamata in coerenza con l'orientamento che esclude l'incostituzionalità del nuovo rito.

  • Cass. 8819/2020

    Il giudice di merito, nel valutare la protezione per violenza indiscriminata o conflitto armato generalizzato, deve fare riferimento a fonti aggiornate e attendibili.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla protezione internazionale, la valutazione di credibilità del richiedente deve essere compiuta in modo concreto e specifico, non potendo fondarsi su elementi di scarso rilievo rispetto alla narrazione resa.
  • La contestazione della credibilità non esonera il giudice dall'esaminare d'ufficio, con fonti aggiornate e attendibili, la situazione oggettiva del Paese di origine quando sia invocata la protezione ex art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007.
  • La negazione della protezione internazionale è viziata quando il giudice di merito affermi l'assenza di rischio nel Paese di origine senza indicare le fonti informative utilizzate o senza confrontarsi con un quadro attuale e affidabile.
  • In sede di cassazione, una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se non è rilevante rispetto al giudizio di legittimità stesso, ma avrebbe dovuto essere posta nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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