Cassazione Penale, Ordinanza n. 23539/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione. L'imputato deduceva censure contro il diniego della circostanza prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., sostenendo profili che la Corte qualifica come mere doglianze di fatto e riproposizione di contestazioni già disattese dal giudice di merito. Contestava inoltre il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., malgrado la difesa invocasse la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. non fossero consentite in sede di legittimità perché attinenti al fatto e già correttamente respinte dal giudice di merito; ha inoltre giudicato manifestamente infondata la censura sul diniego dell'art. 131-bis c.p., rilevando che l'allontanamento notturno dall'abitazione per circa due ore, nonostante il dispositivo di controllo, era incompatibile con la particolare tenuità dell'offesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante richiamata non è configurabile rispetto alla condotta di mero rientro nell'abitazione; le censure sul suo mancato riconoscimento, se fondate su mere questioni di fatto, non sono deducibili in cassazione.
La causa di non punibilità è esclusa quando le concrete modalità della condotta, come l'allontanamento notturno per circa due ore con inosservanza del controllo elettronico, rendono incompatibile un giudizio di particolare tenuità dell'offesa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella riproposizione di questioni già disattese dal giudice di merito con argomentazione giuridicamente corretta.
- L'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. non è configurabile quando la condotta si esaurisce in un mero rientro nell'abitazione, poiché tale comportamento non realizza il presupposto tipico richiesto dalla norma.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere esclusa se le modalità concrete della condotta mostrano un apprezzabile disvalore, come un allontanamento protratto dall'abitazione in orario notturno e in violazione del dispositivo di controllo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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