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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19619/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava due ordinanze: il rigetto di una istanza di revoca della misura cautelare custodiale e il rigetto della richiesta di restituzione di somme sottoposte a sequestro, in relazione a contestata detenzione di oppio con finalità di spaccio. Sosteneva interesse a una pronuncia sul merito sia per attivare una possibile domanda di riparazione per ingiusta detenzione, sia per ottenere la restituzione almeno parziale del denaro. Inoltre deduceva che, per il ritardo nel definire gli incidenti cautelari, la misura sarebbe divenuta inefficace ai sensi dell'art.309, commi 5 e 10 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i termini procedurali evocati (per trasmissione e decisione dell'appello cautelare) siano ordinatori e non perentori, quindi il loro superamento non determina l'inefficacia della misura. Ha inoltre osservato che la sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile e che ha imposto la confisca delle somme, ha fatto venire meno l'interesse del ricorrente a proseguire le impugnazioni cautelari: la funzione della custodia cautelare si estingue con la definitività della condanna a pena detentiva e la confisca definitiva rende inefficace l'appello cautelare sul sequestro; eventuali rimedi avverso la confisca devono essere esperiti nel procedimento di impugnazione della sentenza (art.579, comma 3 c.p.p., o ricorso per cassazione nei limiti previsti). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.309 cod. proc. pen.

    commi 5 e 10 (richiamati dal ricorrente) e menzione del quinto, nono e decimo comma

    I termini previsti dall'art.309 relativi alla definizione dell'incidente cautelare sono stati qualificati come ordinatori e non perentori; il loro superamento non comporta l'inefficacia della misura cautelare.

  • art.310 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che i termini procedurali posti per il riesame del sequestro non sono perentori e non determinano perdita di efficacia del provvedimento cautelare.

  • art.322-bis cod. proc. pen.

    Richiama l'art.310 c.p.p. per lo svolgimento del procedimento di riesame del sequestro; conseguentemente non opera qui il regime perentorio previsto per alcuni commi dell'art.309.

  • art.324 cod. proc. pen.

    comma settimo (novellato dalla legge n.47/2015)

    Richiamato nel contesto del procedimento di riesame del provvedimento di sequestro; la Corte segnala che, nonostante la modifica legislativa, non si applica un termine perentorio tale da determinare l'inefficacia automatica.

  • art.314 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di riparazione per ingiusta detenzione: la riparazione per ingiusta detenzione per 'ingiustizia sostanziale' richiede ipotesi tassative di proscioglimento (comma 1); il ricorso alla riparazione non è fondato se è intervenuta condanna definitiva (comma 2).

  • art.656 cod. proc. pen.

    comma 10 (menzionato nel motivo)

    Citato dal ricorrente in relazione alla sospensione dell'esecuzione; la Corte ricorda che la definitività della condanna impedisce la rimessione in libertà per effetto della funzione della misura cautelare.

  • art.579 cod. proc. pen.

    Indicazione della via processuale per impugnare il capo della sentenza che dispone confisca (ossia impugnazione della sentenza), dato che l'azione cautelare non è più idonea.

  • art.606 cod. proc. pen.

    Possibile azione di cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione, nelle ipotesi ammesse dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • art.448 cod. proc. pen.

    Richiamato come possibile mezzo per contestare l'illegalità dell'accordo (patteggiamento) quando ricorrano i relativi presupposti.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per l'ammenda in favore della Cassa nel caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La definitiva applicazione della pena detentiva (anche tramite patteggiamento) rende ontologicamente superflua la funzione della misura cautelare personale e determina la carenza di interesse a proseguire impugnazioni cautelari relative alla libertà personale.
  • I termini previsti per lo svolgimento dell'appello cautelare (trasmissione atti, decisione, deposito) sono generalmente ordinatori se la norma richiamata non li rende perentori; il loro superamento non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare.
  • Se il sequestro di somme è stato trasformato in confisca nella sentenza divenuta irrevocabile, il rimedio non è più l'appello cautelare sul sequestro ma l'impugnazione del capo della sentenza che dispone la confisca (nei rispettivi gradi e limiti di legge).
  • La prospettiva di ottenere riparazione per 'ingiusta detenzione' non giustifica di per sé un interesse all'impugnazione cautelare quando non sussistono le condizioni tassative di proscioglimento richieste per la riparazione per ingiustizia sostanziale.
  • In sintesi, prima di proporre impugnazioni cautelari conviene valutare: a) se è sopravvenuta una sentenza definitiva che rende priva di oggetto la misura cautelare o il sequestro; b) quale sia la via processuale corretta per contestare confische e statuizioni definitive (impugnazione della sentenza e non rimedi cautelari).

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