Cassazione Penale, Ordinanza n. 11262/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze ex art. 616 c.p.p. Non emerge dal testo il titolo di reato oggetto del giudizio di merito, né un diverso intervento sul capo della responsabilità o della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 9 maggio 2024. L'unico motivo dedotto investiva la misura della pena irrogata, contestando la tenuta della motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata, pur in forma sintetica, aveva comunque dato adeguato conto delle ragioni della scelta sanzionatoria, anche alla luce della genericità delle doglianze già formulate in appello e riproposte in sede di legittimità; perciò la censura si risolveva in una critica al merito non scrutinabile in cassazione.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare, in modo generico, la motivazione della sentenza di merito sulla dosimetria della pena, quando la decisione impugnata dia comunque conto delle ragioni della scelta sanzionatoria.
- La critica alla misura della pena non è sindacabile in cassazione se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, specie quando la censura riproponga argomenti già ritenuti generici in appello.
- La motivazione sulla determinazione della pena può essere ritenuta sufficiente anche se sintetica, purché renda comprensibili i criteri e le ragioni della scelta effettuata dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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