Cassazione Penale, Sentenza n. 41282/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la sentenza di merito con due motivi: 1) violazione di legge con riferimento all'art. 648 c.p. e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità relativo alla ricezione dell'assegno ritenuto di provenienza delittuosa; 2) violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto che il primo motivo non sia manifestamente infondato, ma ha dichiarato l'esame di merito precluso perché il reato ascritto al ricorrente si è estinto per prescrizione. Dalla ricostruzione emerge che la ricezione dell'assegno è avvenuta in epoca prossima al 7 agosto 2025; non essendo contestata la recidiva e tenuto conto delle cause interruttive e dell'assenza di cause sospensive, il termine massimo di prescrizione (calcolato in anni 10, cioè 8 + 1/4) è maturato il 6 agosto 2025. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La norma è richiamata in relazione al delitto di ricettazione (ricezione di cose provenienti da reato); la Corte rileva che il motivo che lamenta violazione di tale norma non è manifestamente infondato, ma il suo esame sostanziale è precluso per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
La norma disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente aveva dedotto vizio di motivazione per l'esclusione di tale causa, ma la Corte non ha proceduto a un esame pieno del motivo dato che il reato si è estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima dell'esame pieno dei motivi di gravame, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, precludendo l'esame dei profili sostanziali.
- Nel calcolo della prescrizione è essenziale determinare con precisione la data del fatto e tenere conto di eventuali cause interruttive e sospensive: la presenza o assenza di recidiva incide sul termine da applicare.
- La deduzione di vizi di motivazione o violazioni di norme sostanziali (es. art. 648 c.p. o art. 131-bis c.p.) può risultare inammissibile o non esaminabile se sopravviene un evento estintivo come la prescrizione.
- Quando si ritiene che il fatto sia di particolare tenuità, va opportunamente dedotto e motivato in grado di merito; tuttavia, l'accertamento della tenuità può rimanere irrilevante se il reato è già estinto per prescrizione.
- La pronuncia di annullamento senza rinvio per prescrizione evita il rinnovamento del processo in sede di merito e pone fine al giudizio sul piano penale rispetto a quella imputazione.
- Per la difesa è strategico verificare tempestivamente la prescrizione e sollevare le relative eccezioni, poiché la maturazione dei termini può far decadere la rilevanza di altri profili di censura.
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