Cassazione Penale, Sentenza n. 18085/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione solo tra alcune delle condanne indicate dal ricorrente. Il ricorrente denunciava: 1) errata applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione disatteso precedenti accertamenti in sede cognitiva senza motivazione rafforzata; 2) eccessività e carenza di motivazione della pena unica complessiva inflitta per il reato continuato, in violazione dei principi sulla motivazione degli aumenti di pena per reati satellite.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la scelta del Tribunale di Busto Arsizio di riconoscere la continuazione solo tra taluni reati laddove sussisteva unità del disegno criminoso (in particolare tra reati che hanno violato la stessa norma incriminatrice e commessi in contesto territoriale e temporale contiguo), e di non estendere il riconoscimento ad altre condanne ritenendo assenti collanti sintomatici di un iniziale progetto criminoso unitario (per la distanza temporale tra i fatti, diverse modalità esecutive, luoghi diversi e eterogeneità). Quanto al quantum, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena: il giudice dell'esecuzione ha indicato distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite (un mese per ciascuno), rispettando il rapporto di proporzione e i limiti dell'art. 81 c.p., con una consistente riduzione complessiva rispetto alle pene originarie (da complessivi 1 anno, 6 mesi e 10 giorni a 12 mesi di reclusione), per cui non è necessaria una motivazione più dettagliata.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione tra delitti: la Corte conferma che il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti dell'art. 81 devono essere rispettati; il giudice dell'esecuzione deve valutare la sussistenza dell'unità del disegno criminoso e motivare le scelte se discosta da valutazioni precedenti.
Norma che disciplina la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma deve motivare se disattende precedenti valutazioni in sede cognitiva.
art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice richiamata per individuare omogeneità tra alcuni reati; la sussistenza della medesima norma violata è elemento che può indicare unità del disegno criminoso se connessa a contiguità territoriale e temporale.
Fatto menzionato tra le condanne dedotte; utilizzato nella valutazione comparativa delle fattispecie per verificare eterogeneità e mancata unità progettuale.
Altro titolo di reato dedotto nell'istruttoria; considerato ai fini della disomogeneità complessiva dei fatti valutati dal giudice dell'esecuzione.
Cass. Sez. U, sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Principio secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva per reato continuato, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la Corte applica tale principio ma osserva che il grado di dettaglio motivazionale richiesto è correlato all'entità degli aumenti.
Cass. Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)
Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017
Principio che il giudice dell'esecuzione non può ignorare la valutazione già compiuta in sede cognitiva e, se discosta da essa, è tenuto a motivare la decisione in relazione al complessivo quadro fattuale e giuridico; la Corte ha ritenuto però legittimo il discostamento motivato come qui avvenuto.
Cass. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato)
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022
Conferma che non è necessaria una motivazione ultra-dettagliata quando dagli elementi forniti risulti evidente il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale surrettizio; la Corte si è richiamata a questo orientamento per ritenere adeguata la motivazione del Tribunale.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha autonomia di giudizio sulla continuazione: può discostarsi da valutazioni del giudice della cognizione ma deve motivare adeguatamente il perché del disallineamento rispetto agli accertamenti precedenti.
- Il riconoscimento della continuazione richiede, oltre all'omogeneità del titolo di reato, elementi che rivelino un disegno criminoso unitario: contiguità temporale e territoriale, modalità esecutive omogenee e collanti factuali sono elementi decisivi.
- La sola vicinanza temporale o la coincidenza del titolo di reato non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione se mancano altri indicatori di un progetto criminoso unitario.
- Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, calcolare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; tuttavia il livello di dettaglio della motivazione richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti e alla possibilità di verificare il rispetto dell'art. 81 c.p.
- Se gli aumenti per i reati satellite sono contenuti e la pena complessiva risulta comunque proporzionata e inferiore alla somma delle pene originarie, può ritenersi sufficiente una motivazione meno analitica purché permetta di verificare l'assenza di un cumulo materiale di pene.
- In caso di pluralità di sentenze per fatti commessi in tempi e luoghi differenti con modalità esecutive eterogenee, il richiedente il riconoscimento della continuazione deve fornire elementi concreti che colleghino i fatti in un disegno unitario; altrimenti la richiesta può essere respinta.
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