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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23146/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione (art. 629 c.p.) e lesioni commessa in concorso, deducendo violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.). Sosteneva che, essendovi un credito sottostante e non emergendo la volontà di conseguire un profitto ulteriore, i fatti dovevano essere ricondotti all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 393 c.p.), secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 29541/2020, Filardo). Successivamente aveva prodotto come motivo nuovo la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Bari nei confronti del coimputato, che aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 393 c.p., chiedendone la valutazione e, in subordine, l'annullamento con rinvio per riesame del quadro probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo il principio già fissato dalle Sezioni Unite che distingue estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) in base all'elemento psicologico e non alla sola intensità della violenza. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato il processo ad altra sezione della Corte d'appello di Bari affinché, conformandosi ai principi di diritto, valuti sul merito se il ricorrente abbia perseguito un interesse ulteriore rispetto a quello creditorio e, alla luce di ciò, qualifichi il fatto. Ha inoltre dichiarato assorbito il motivo nuovo prodotto.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    L'estorsione richiede la ricerca di un profitto con la piena consapevolezza della sua ingiustizia; si distingue dall'art. 393 soprattutto per l'elemento psicologico (volontà di conseguire un vantaggio ingiusto).

  • art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone)

    Rappresenta una fattispecie più 'privilegiata' quando l'agente crede di esercitare un diritto o agisce esclusivamente per soddisfare l'interesse del creditore; è reato proprio non esclusivo e può essere commesso anche da un terzo che agisca nell'esclusivo interesse del titolare del credito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione di legge e difetto/manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto fondate tali censure in quanto il giudice di merito ha malgovernato i principi di diritto applicabili.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p. (trattazione cartolare)

    Il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di questa norma, come indicato dai giudici di legittimità.

  • art. 238-bis c.p.p.

    La difesa aveva chiesto che la sentenza irrevocabile sopravvenuta fosse valutata ai sensi di questa norma; tuttavia la Corte ha ritenuto il motivo principale decisivo, assorbendo il motivo nuovo. In generale, decisioni sopravvenute possono essere prodotte ma la loro valutazione può essere assorbita se la cassazione decide per altra ragione.

  • Sez. U., sent. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza di riferimento che individua il criterio distintivo tra art. 629 e art. 393 nel diverso elemento psicologico: l'esercizio arbitrario può essere commesso anche da terzi che agiscono per l'esclusivo interesse del creditore; la gravità della violenza non è di per sé sufficiente a riqualificare il fatto come estorsione.

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) si fonda sull'elemento psicologico: estorsione = ricerca consapevole di un profitto ingiusto; art. 393 = convinzione (anche se errata) di far valere un diritto o agire per l'interesse del creditore.
  • L'intensità o gravità della violenza/minaccia, da sola, non determina la sussunzione nel delitto di estorsione: occorre verificare la volontà dell'agente di conseguire un vantaggio ingiusto.
  • Un terzo può essere punito ai sensi dell'art. 393 c.p. se agisce esclusivamente per soddisfare l'interesse del creditore senza perseguire utilità proprie; se invece persegue un vantaggio personale o è consapevole dell'ingiustizia, può configurarsi estorsione.
  • In casi analoghi il giudice di merito deve accertare, alla luce del materiale probatorio, l'esistenza o meno di un intento di profitto ulteriore rispetto al credito: tale valutazione è decisiva per la corretta qualificazione del reato.
  • Decisioni sopravvenute (es. sentenze irrevocabili di altri giudicati) possono essere proposte in cassazione, ma la loro incidenza dipende: se la Corte di cassazione decide per un motivo principale la valutazione della sopravvenienza può risultare assorbita e rinviata al giudice del merito.
  • Se il giudice di merito ha applicato criteri errati (p. es. basandosi solo sulle modalità esecutive), la cassazione può annullare con rinvio per consentire una nuova valutazione conforme ai principi di diritto.

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