Cassazione Penale, Ordinanza n. 14975/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sulle attenuanti generiche fosse infondato, poiché la motivazione della sentenza di merito dava conto delle ragioni del diniego e, in ogni caso, il trattamento sanzionatorio era già stato ridotto fino al minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo deduceva la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la motivazione sul punto fosse insufficiente o non correttamente formulata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata esplicitava le ragioni del diniego del beneficio, richiamando non solo l'assenza di elementi positivi, ma anche la complessiva gravità del fatto; inoltre la Corte d'appello aveva comunque operato una diminuzione complessiva della pena, riportandola al minimo edittale.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna in appello; la sentenza di legittimità prende atto della condanna per evasione senza affrontare il merito della responsabilità.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto sufficientemente motivato quando il giudice di merito richiami l'assenza di elementi positivi e la gravità complessiva del fatto; la riduzione della pena al minimo edittale conferma comunque l'attenzione al trattamento sanzionatorio.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, qui fissata in euro 3.000.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio, valorizzando l'assenza di elementi positivi e la gravità del fatto.
- Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se dà conto degli elementi essenziali posti a fondamento della decisione; non è necessario un approfondimento analitico ulteriore quando il giudice abbia comunque ridotto la pena al minimo edittale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso investe esclusivamente il diniego di un beneficio e non incide sulla responsabilità penale già affermata, l'esito processuale può esaurirsi nella conferma del trattamento sanzionatorio e nella sanzione processuale per l'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14836/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14855/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14857/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14858/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14861/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →