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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36226/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un fatto in materia di stupefacenti, deducendo con il primo motivo che la vicenda dovesse essere qualificata come c.d. consumo di gruppo, con conseguente irrilevanza penale della condotta. Sosteneva inoltre, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo contestava la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo mira a rivalutare il fatto e le prove, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la tesi difensiva sulla base di adeguate argomentazioni; analoga considerazione viene svolta per il motivo sulla pena, ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva motivato sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo censurasse in modo non consentito la valutazione di fatto e la ricostruzione probatoria operate dai giudici di merito, i quali avevano escluso la configurabilità del consumo di gruppo e avevano fondato la decisione su massime di esperienza e su una motivazione congrua, non specificamente confutata. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la determinazione della pena, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti una nuova valutazione del merito e delle prove, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La censura sulla qualificazione del fatto come consumo di gruppo di sostanze stupefacenti richiede la dimostrazione di specifici presupposti fattuali; in mancanza, il giudice di merito può escludere la non punibilità sulla base di una valutazione probatoria motivata.
  • Non è scrutinabile in cassazione una doglianza che non si confronti specificamente con la motivazione della decisione impugnata e con le ragioni poste a fondamento della ricostruzione fattuale.
  • La determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono censurabili solo in presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; se la motivazione è adeguata, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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