Cassazione Penale, Sentenza n. 24799/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Pordenone, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto la penale responsabilità dell'imputato per furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, porto ingiustificato di oggetti idonei ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, unificati dalla continuazione, irrogando la pena. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza solo quanto al capo A (furto), deducendo: 1) illegalità della pena, perché per il furto monoaggravato ex art. 625, primo comma, c.p. la pena minima edittale sarebbe superiore a quella concretamente inflitta; 2) violazione di legge per l'omessa applicazione della recidiva reiterata, pur contestata, senza alcuna motivazione sul punto; 3) contraddittorietà della motivazione sull'esclusione dell'aggravante dell'uso o porto di arma ex art. 625, primo comma, n. 3, c.p., poiché dalla stessa motivazione risultava che l'autovettura rubata, munita di antifurto satellitare, era stata costantemente monitorata senza soluzione di continuità fino al blocco con a bordo l'imputato, che era trovato in possesso di un coltello a serramanico e di uno sfollagente, sicché si sarebbe dovuto ritenere che tali oggetti fossero nella sua disponibilità già al momento della sottrazione del veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi del ricorso del Procuratore generale. Ha rilevato che la pena inflitta per il furto monoaggravato era inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 625, primo comma, c.p.; ha ricordato che, in tema di recidiva facoltativa, il giudice deve motivare specificamente sia se la ritiene sia se la esclude, motivazione qui del tutto assente; ha infine ritenuto contraddittoria la motivazione con cui il Tribunale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 3, c.p., perché incompatibile con l'affermazione secondo cui il veicolo era rimasto sempre in movimento fino al blocco dell'imputato a bordo. Ne è derivato l'annullamento della sentenza limitatamente all'esclusione della recidiva contestata, dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 3, c.p. e del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Pordenone in diversa persona fisica per nuovo giudizio sui punti annullati.
Norme richiamate
La pena edittale minima del furto monoaggravato è assunta come parametro vincolante; non è legittima una pena inferiore al minimo previsto.
art. 625, primo comma, n. 3, c.p.
L'aggravante può risultare incompatibile solo se la motivazione escluda in modo coerente che l'arma fosse portata o detenuta in occasione del fatto; una motivazione contraddittoria impone l'annullamento sul punto.
recidiva reiterata
In caso di recidiva facoltativa è necessaria una motivazione specifica sia per l'affermazione sia per l'esclusione; l'omissione integra vizio di legge/motivazione censurabile in cassazione.
Massime di principio
- La determinazione della pena deve rispettare i minimi edittali applicabili al titolo di reato ritenuto in sentenza; una sanzione inferiore al minimo legale è illegittima e comporta l'annullamento sul trattamento sanzionatorio.
- Quando la recidiva è facoltativa, il giudice non può limitarsi a un richiamo implicito o tacito: deve esprimere una motivazione esplicita, sia nel senso dell'applicazione sia nel senso del diniego, perché la scelta incide sulla pena e deve essere controllabile in sede di legittimità.
- L'esclusione di un'aggravante richiede una motivazione coerente con gli accertamenti di fatto posti a base della decisione; se la motivazione è internamente contraddittoria rispetto a fatti ritenuti provati, la statuizione sull'aggravante va annullata con rinvio.
- Quando l'annullamento riguarda aggravanti e recidiva, il vizio si riverbera sul trattamento sanzionatorio, che deve essere riesaminato dal giudice di rinvio alla luce del nuovo assetto del fatto e delle circostanze.
- La Corte di cassazione interviene anche sulla pena quando questa risulti calcolata su una base giuridica errata o incompleta, senza necessità di riesaminare l'intero giudizio di responsabilità se il ricorso concerne solo singoli capi o circostanze.
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