Cassazione Penale, Sentenza n. 36547/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del Pubblico ministero volta alla revoca della sospensione condizionale della pena, motivata dal mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168, primo comma, n. 1), seconda ipotesi, c.p., in relazione al mancato pagamento di euro 150 liquidati a titolo di risarcimento. Il Tribunale aveva ritenuto che la nuova istanza fosse mera riproposizione di una precedente già rigettata; il Procuratore ha invece dedotto che alla nuova istanza erano stati allegati documenti nuovi e significativi (verifiche presso l'ente creditore concessionario autostrade e scritturazioni contabili) idonei a superare il giudicato esecutivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la preclusione del giudicato esecutivo non opera quando siano dedotti elementi nuovi o elementi pregressi/coi tempi che non siano stati oggetto di considerazione nella decisione precedente. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di verifica dell'adempimento dell'obbligazione civilistica ai fini dell'art. 165 c.p., incombe sul condannato l'onere di documentare l'avvenuto adempimento o di allegare circostanze che provino l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile a lui, attivando anche il dovere del giudice di investigare. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo esame di merito.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1), seconda ipotesi, cod. pen.
La norma regola la revoca della sospensione condizionale della pena per il mancato adempimento degli obblighi; è il titolo normativo del provvedimento impugnato e l'elemento fattuale (mancato pagamento) su cui il PM ha fondato l'istanza di revoca.
Richiamato per il principio che, nella verifica del soddisfacimento dell'obbligazione civilistica richiesta per l'efficacia delle misure di sospensione, incombe sul condannato l'onere di provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile a lui; in mancanza il giudice ha il potere-dovere di approfondire gli accertamenti.
Massime di principio
- La preclusione del giudicato esecutivo non impedisce la riapertura della questione quando siano prodotti elementi nuovi o elementi preesistenti che non siano stati considerati nella decisione precedente.
- Sono precluse soltanto le questioni effettivamente decise nel precedente provvedimento, non le questioni deducibili ma non dedotte o non valutate.
- In sede di verifica dell'adempimento di obbligazioni civili connesse a misure penali (es. condizionale subordinato a pagamento), il condannato ha l'onere di documentare l'avvenuto adempimento o di dimostrare l'impossibilità di adempiere per causa non a lui imputabile.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di compiere ulteriori indagini se la documentazione prodotta risulta insufficiente o se emergono elementi che rendono necessaria una nuova valutazione.
- Quando si propongono istanze di revoca basate su precedenti rifiuti, è cruciale allegare documentazione specifica e verificabile (es. riscontri presso il creditore, scritture contabili) per dimostrare novità o la mancata valutazione precedente.
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