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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12347/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di rivalsa di somme che una società incaricata delle infrastrutture aveva dovuto pagare a un consorzio appaltatore per il corrispettivo di lavori stradali e per il ritardato pagamento di stati di avanzamento lavori e certificati. La società aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di governo sostenendo che, in base alla disciplina speciale sulla chiusura del programma di ricostruzione post-sisma, gli oneri del contenzioso dovessero essere accollati allo Stato anche per le opere infrastrutturali. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che le norme richiamate dal quadro legislativo comportassero l’accollo statale anche per tale tipologia di opere. La corte d’appello aveva invece riformato la decisione, valorizzando il dato letterale dell’art. 42, comma 3, l. n. 144/1999, e limitando l’accollo statale alle controversie relative alle opere acquedottistiche, agli alloggi non trasferiti e alle relative opere di urbanizzazione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c. per aver la corte d’appello attribuito valore esclusivo all’interpretazione letterale, trascurando quella sistematica e logica; 2) violazione dell’art. 42 l. n. 144/1999 e dell’art. 8 d.lgs. n. 354/1999, sostenendo che la nozione di opere infrastrutturali fosse assimilabile a quella di opere di urbanizzazione e rientrasse nell’accollo ex lege; 3) errata lettura letterale dell’art. 42, comma 3, perché la norma distinguerebbe tra interventi di completamento delle opere e disciplina del contenzioso, con richiamo alle "opere" in senso ampio; 4) erronea applicazione dell’art. 22 d.l. n. 244/1995 conv. in l. n. 341/1995, e conseguente esclusione dell’efficacia della disciplina successiva e speciale che avrebbe previsto l’accollo statale degli oneri del contenzioso anche per le opere infrastrutturali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati tutti i motivi, richiamando un orientamento già consolidato in materia: in difetto della previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, gli oneri del contenzioso restano a carico dello Stato per tutte le controversie relative al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione e infrastrutturali. La Corte ha chiarito che l’art. 42, comma 3, l. n. 144/1999, pur riferendosi nel piano di completamento alle opere acquedottistiche e alle opere di urbanizzazione, usa il termine "opere" ai fini dell’attuazione del piano e, quanto al contenzioso, ha portata speciale e ampia, tale da ricomprendere anche le opere infrastrutturali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Il criterio letterale, se la norma è chiara e univoca, prevale; il ricorso alla mens legis è sussidiario e non può servire a correggere il testo normativo.

  • art. 42, comma 3, l. n. 144/1999

    La disposizione, per quanto riferita al piano di completamento delle opere, pone gli oneri del contenzioso a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi anteriori al trasferimento delle opere, comprensive anche delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali.

  • art. 22, comma 2, d.l. n. 244/1995 conv. in l. n. 341/1995

    Il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici attivi e passivi è collegato al trasferimento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere infrastrutturali, ma subordinato a previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, stato di consistenza e formale consegna.

  • art. 8 d.lgs. n. 354/1999

    La norma, nel disciplinare la definizione transattiva delle controversie relative agli interventi del titolo VIII della l. n. 219/1981, utilizza un riferimento generico alle "opere" che conferma l’ampiezza dell’accollo statale del contenzioso.

Massime di principio

  • Quando una disposizione è formulata in termini chiari e univoci, l’interprete deve attenersi al dato letterale e non può sostituirvi una ricostruzione sistematica o teleologica contraria al testo.
  • Nelle discipline speciali di chiusura di programmi straordinari di ricostruzione, il riferimento alle "opere" può includere, secondo il contesto normativo, anche le opere di urbanizzazione e infrastrutturali, salvo un espresso limite contrario.
  • L’attribuzione degli oneri del contenzioso allo Stato può operare in modo ampio per le controversie originate prima del trasferimento delle opere agli enti destinatari, anche se il piano di completamento menziona specifiche categorie di interventi.
  • Il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici connessi alle opere trasferite non è automaticamente immediato quando la legge prevede una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione e consegna formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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