Cassazione Civile, Ordinanza n. 10551/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2008, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e seguenti, del d.P.R. n. 600/1973, fondato su indici di capacità contributiva e su spese per elementi certi e investimenti, rettificando il reddito dichiarato e accertando un maggior imponibile. In primo grado la contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale, con rideterminazione del reddito imponibile per avere dimostrato alcune entrate extra reddituali. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva annullato integralmente l’atto, ritenendo che lo scostamento dal reddito dichiarato fosse riferibile all’anno 2007 e che, essendo l’Ufficio decaduto dal potere di accertamento per tale annualità ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, quel reddito non potesse essere utilizzato come termine di raffronto per l’accertamento sintetico del 2008. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 4, 42 e 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’accertamento sintetico lo scostamento può essere verificato anche con riferimento ad annualità diverse, pure se per esse sia intervenuta decadenza dal potere impositivo, purché nell’atto siano indicate, sia pure sommariamente, le ragioni dell’incongruità anche per altri periodi d’imposta. L’Ufficio ha inoltre chiesto che, in caso di accoglimento, fosse esaminato l’appello incidentale rimasto assorbito, relativo alle entrate extra reddituali ritenute provate dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio può utilizzare, ai fini del raffronto dello scostamento reddituale, anche un’annualità per la quale sia ormai maturata la decadenza dall’azione accertativa ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973. Ne consegue che era errata la decisione della CTR che aveva escluso l’utilizzabilità dell’anno 2007 come parametro di verifica per il 2008. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia e valuti anche l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate sulle entrate extra reddituali già ritenute dimostrate in primo grado, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’accertamento sintetico può fondarsi sul raffronto del reddito dichiarato con altri periodi d’imposta; ai fini della legittimità dell’atto è sufficiente che siano indicate, anche sommariamente, le ragioni dell’incongruità riferite pure ad annualità diverse da quella accertata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata; nel testo non emerge un’autonoma interpretazione della Corte su questa disposizione.
La decadenza dal potere di accertamento per una determinata annualità non impedisce che quel periodo d’imposta sia utilizzato come termine di raffronto nell’accertamento sintetico di un’altra annualità.
Norma processuale invocata quale vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico del reddito, l’Ufficio non è tenuto a procedere contestualmente all’accertamento di tutte le annualità rilevanti, potendo utilizzare anche periodi d’imposta diversi per verificare lo scostamento del reddito dichiarato.
- La decadenza dal potere di accertamento relativa a un’annualità non preclude, di per sé, l’utilizzo di quel dato reddituale come parametro comparativo per l’accertamento di un diverso anno d’imposta.
- Per legittimare l’accertamento sintetico, l’atto deve contenere, almeno in modo sommario, l’indicazione delle ragioni per cui la dichiarazione del contribuente è ritenuta incongrua anche in relazione ad altri periodi d’imposta.
- Se il giudice di merito esclude l’utilizzabilità di un’annualità per il solo fatto che essa è decaduta dall’autonoma potestà accertativa, la decisione si pone in contrasto con la disciplina dell’accertamento sintetico e con la giurisprudenza di legittimità.
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