Ordinanza n. 319/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, connesso preavviso di diniego e parere negativo del Questore
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 29 maggio 2026 relativo alla richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché il precedente preavviso di diniego, il parere negativo del Questore di Vibo Valentia e la nota istruttoria con cui era stato richiesto il parere della Questura. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato, in sostanza, la legittimità della valutazione delle esigenze di servizio ostative all’assegnazione e ha invocato il pregiudizio derivante dal diniego rispetto all’esercizio della potestà genitoriale.
La decisione
Il TAR, nei limiti della sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris poiché la Questura di Vibo Valentia risultava in sovraorganico di otto unità nel ruolo del ricorrente e le esigenze di servizio erano state rappresentate in termini generici. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora con riguardo all’esercizio della potestà genitoriale. La domanda cautelare è stata accolta in forma di remand: il provvedimento impugnato è stato sospeso e l’amministrazione è stata ordinata di riesaminare l’istanza alla luce dei motivi di ricorso e dei rilievi dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata per il 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La richiesta di assegnazione temporanea del dipendente genitore deve essere riesaminata considerando adeguatamente le esigenze di servizio; nel caso concreto, la loro rappresentazione generica, a fronte della situazione di sovraorganico, ha sostenuto il fumus boni iuris.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
Costituisce la base processuale della tutela cautelare richiesta e concessa dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la rappresentazione generica delle esigenze di servizio non è sufficiente a sostenere il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 quando dagli atti emerga una situazione di sovraorganico nel ruolo di appartenenza.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio concreto all’esercizio della potestà genitoriale derivante dal diniego dell’assegnazione temporanea.
- Quando il diniego di assegnazione temporanea presenta profili di fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può concedere una tutela cautelare di remand, sospendendo l’atto e ordinando all’amministrazione il riesame dell’istanza alla luce dei rilievi giudiziali, senza sostituirsi all’amministrazione nella riedizione del potere.
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