Cassazione Penale, Sentenza n. 13346/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del 17/06/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 13/12/2021 con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 3 e mesi 6, con obbligo di soggiorno e cauzione di euro 1.000. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge (art. 4 L. 159/2011) e censurava la motivazione della Corte territoriale sostenendo che la pericolosità fosse stata accertata esclusivamente sugli esiti dell'indagine c.d. "Hortus" e che la valutazione di attualità della pericolosità fosse viziata perché il ricorrente è detenuto dal 2019 e ha partecipato a un programma rieducativo, elemento che avrebbe richiesto una motivazione più puntuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato non consistesse in una vera e propria violazione di legge ma in una censura sulla logica e completezza della motivazione della Corte territoriale, materia non sindacabile in sede di legittimità nei limiti richiesti per i provvedimenti di prevenzione. La Corte ha inoltre ricordato che la detenzione non esclude di per sé l'applicabilità della misura e che il requisito dell'attualità può essere verificato al momento dell'applicazione concreta della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 L. 159/2011
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla sorveglianza speciale; la Corte non ha ritenuto che ne fosse stata rilevata una violazione tale da rendere ammissibile il ricorso.
art. 10 D.Lvo 159/2011
Richiamato per il principio per cui il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge.
Base normativa per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) a carico del ricorrente per i profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la cassazione dei provvedimenti di prevenzione è ammessa solo per violazione di legge.
Sez. U, n. 6 del 25/03/1993 (Tumminello)
Precedente secondo cui la misura di prevenzione può essere applicata anche a soggetti detenuti e che il requisito dell'attualità può essere verificato nel momento dell'applicazione concreta della misura.
Sez. 1, n. 30101 del 25/03/2015 (Cambareri)
Giurisprudenza confermante la compatibilità dei principi sopra ricordati con successive modifiche normative.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge: critiche che riguardano la logicità o la completezza della motivazione sono di norma inammissibili se non tradotte in specifiche questioni di diritto.
- La detenzione del soggetto non esclude automaticamente l'applicazione di una misura di prevenzione: il requisito dell'attualità della pericolosità deve essere valutato in relazione al momento concreto in cui la misura si applica o si esegue.
- Chi impugna deve individuare e motivare un errore di diritto chiaro (es. erronea interpretazione normativa, mancata individuazione di presupposti di legge) e non limitarsi a un generico censurare la valutazione probatoria o la motivazione.
- Le decisioni della Corte territoriale devono contenere una motivazione sufficientemente dettagliata che colleghi gli elementi investigativi alle conclusioni sulla pericolosità; tuttavia la sua valutazione di fatto resta in larga parte sottratta al sindacato di legittimità.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o fondati su censure non configuranti violazioni di legge possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare attentamente l'ammissibilità prospettata prima di proporre ricorso in Cassazione.
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