Cassazione Civile, Ordinanza n. 33246/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita internazionale di bottiglie di vino tra una società italiana venditrice e una società polacca acquirente. La venditrice aveva attivato un procedimento monitorio europeo per il pagamento del prezzo; l’acquirente aveva proposto opposizione sostenendo di avere già estinto il debito. Dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, su impulso del giudice di merito, l’acquirente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite. Con quattro motivi ha dedotto: 1) il foro generale del convenuto, poiché la società acquirente è domiciliata in Polonia; 2) l’esistenza di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione a favore dei giudici polacchi; 3) in subordine, l’applicazione del foro speciale in materia contrattuale ex art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215/2012, sostenendo che il luogo di consegna dovesse identificarsi in Polonia quale luogo finale di recapito della merce; 4) l’assenza di una convenzione scritta idonea a modificare il luogo di consegna. La società venditrice ha resistito, sostenendo la giurisdizione italiana sulla base del contratto-quadro e della clausola EXW Lamporecchio (Pistoia), oltre che di una clausola che richiamerebbe più fori concorrenti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto l’impostazione della ricorrente quanto al difetto di giurisdizione italiana. Hanno ritenuto ammissibile il regolamento di giurisdizione, poiché la questione poteva essere decisa sulla base degli elementi contrattuali e della domanda, senza dipendere dall’esito di prove costituende rilevanti direttamente per la giurisdizione. Nel merito, la Corte ha qualificato il rapporto come ricadente nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 e ha affermato che: il foro generale era quello polacco, in quanto la convenuta era domiciliata in Polonia; la clausola invocata dalla controparte non valeva a spostare la giurisdizione italiana, perché il luogo di esecuzione richiamato era quello del contratto-quadro e non del singolo ordine; la clausola EXW Lamporecchio non era espressa in modo chiaro e univoco come pattuizione sul luogo di consegna, essendo riferita alle condizioni commerciali e al prezzo, e comunque non supportava in modo certo la competenza italiana. È stato quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha inoltre osservato che, venendo meno la giurisdizione italiana, non era necessario disporre la revoca del decreto monitorio europeo; le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 1215/2012, art. 4
le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute [...] davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro
Il foro generale del convenuto impone che la società domiciliata in Polonia sia convenuta davanti al giudice polacco.
Regolamento (UE) n. 1215/2012, art. 5
possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7
La deroga al foro generale è ammessa solo se ricorrono i fori speciali o una valida convenzione di scelta del foro.
Regolamento (UE) n. 1215/2012, art. 7, n. 1, lett. a) e b)
in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio
Nella compravendita di beni il luogo di esecuzione coincide, salvo diversa convenzione, con il luogo in uno Stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
Regolamento (UE) n. 1215/2012, art. 25
accordo di proroga di competenza
Una scelta di foro è efficace solo se chiaramente risultante dal contratto e riferita alla controversia o al rapporto considerato.
elementi di cui all’art. 163 cod. proc. civ.
La notificazione dell’atto di citazione contenente gli elementi essenziali è stata svolta su indicazione del giudice istruttore nel quadro del giudizio di opposizione.
Regolamento (CE) n. 1896 del 2006
domanda di Ingiunzione di pagamento europeo
Il credito per il prezzo era stato azionato in via monitoria europea.
Regolamento (CE) n. 44 del 2001
Richiamato come normativa previgente rispetto al Regolamento (UE) n. 1215/2012, in continuità con esso.
Convenzione di Vienna del 1980
La Corte esclude che, ai fini della giurisdizione, si possa fare ricorso alla Convenzione di Vienna per individuare il luogo di esecuzione.
Massime di principio
- In materia di compravendita internazionale di beni mobili, la giurisdizione si determina anzitutto secondo il foro generale del convenuto; la deroga richiede una base normativa o convenzionale chiara.
- Nel criterio speciale del luogo di consegna ex art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento Bruxelles I bis, non rilevano le regole interne di diritto internazionale privato o il diritto sostanziale nazionale per individuare il luogo di esecuzione, dovendosi guardare al luogo di consegna previsto dal contratto.
- Una clausola contrattuale può valere come convenzione sul luogo di consegna o come scelta del foro solo se la volontà delle parti emerge in modo chiaro, espresso e inequivoco dal testo contrattuale.
- Gli Incoterms possono essere utilizzati per individuare il luogo di consegna solo se dal richiamo contrattuale risulti con chiarezza che essi sono stati adottati proprio a tal fine; un riferimento generico alle condizioni commerciali o al prezzo non basta.
- Il regolamento di giurisdizione resta ammissibile anche quando nel merito siano state ammesse prove costituende, purché la decisione sulla giurisdizione possa essere presa indipendentemente dall’esito dell’istruttoria su circostanze non decisive ai fini del riparto di giurisdizione.
- La giurisdizione va valutata in base alla domanda e ai fatti costitutivi allegati dall’attore; se la domanda si fonda su un rapporto quadro, la qualificazione del luogo di esecuzione deve riferirsi a quel rapporto e non ai singoli ordini considerati isolatamente.
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