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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17075/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10/07/2024. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. Il ricorrente sosteneva in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'attenuante, e chiedeva una diversa valutazione delle risultanze processuali già esaminate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse formulata in modo non consentito in sede di legittimità, perché diretta a riproporre questioni già dedotte e disattese in appello e, soprattutto, a sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la verifica sulla sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica; nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso l'attenuante in ragione del valore non irrisorio del bene e del fatto che il veicolo, al momento della sottrazione, era in perfetto stato d'uso e conservazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La particolare tenuità del fatto costituisce un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la sua esclusione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale manifestamente illogico, non per ottenere una rivalutazione del merito in cassazione.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata quale base del reato e dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto oggetto della censura.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto, quando prevista come attenuante speciale, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non illogica e coerente.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare un vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o delle circostanze fattuali già esaminate dai giudici di merito.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere sorretta da elementi oggettivi quali il valore non irrisorio del bene e le sue condizioni di integrità o conservazione al momento della sottrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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