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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36360/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è quella del 12 maggio 2026 della Corte d'appello di Cagliari, che aveva confermato la condanna pronunciata il 27 settembre 2024 dal Tribunale di Oristano: otto mesi di reclusione ed euro 160 di multa per truffa e spendita o messa in circolazione di monete contraffatte, in concorso e in continuazione, con riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta equivalente all'aggravante e alla recidiva contestata. Il fatto riguardava la consegna, il 9 agosto 2018, nei parcheggi di un supermercato di Macomer, di una banconota falsa da 100 euro alla persona offesa, che aveva dato in cambio due banconote genuine da 50 euro. La persona offesa, deceduta prima del dibattimento, aveva denunciato il fatto e, undici giorni dopo, aveva individuato con certezza i due imputati in distinti fascicoli fotografici; le dichiarazioni e il verbale erano stati acquisiti ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. I quattro motivi di ricorso contestavano: 1) la motivazione sull'attendibilità dell'individuazione fotografica e la valutazione delle condizioni personali del dichiarante, della descrizione e delle modalità di documentazione; 2) la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che dichiarazioni non sottoposte a controesame non potessero costituire prova esclusiva o determinante senza riscontri autonomi e specifici; 3) la valutazione dell'episodio investigativo successivo relativo a un esercizio commerciale e a una Ford Focus, nonché delle divergenze descrittive, della targa e del mancato rinvenimento di banconote false; 4) la violazione della presunzione di non colpevolezza e delle regole dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per insufficienza del compendio probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la legittima acquisizione delle dichiarazioni per il decesso del dichiarante è distinta dal loro peso probatorio e l'assenza di controesame diretto non impedisce che esse concorrano in modo determinante alla condanna se il deficit è compensato da garanzie procedurali adeguate. Nel caso concreto sono state valorizzate la prossimità temporale dell'individuazione, la descrizione preventiva dei soggetti, la selezione distinta e certa in fascicoli fotografici, la verbalizzazione dell'atto e la possibilità per la difesa di contestarne in giudizio contenuto e modalità. L'età della persona offesa, la chiamata alle forze dell'ordine effettuata dal nipote e la differenza tra la statura stimata e quella attribuita a uno degli imputati non sono state ritenute sufficienti a rendere inattendibile il riconoscimento; la Corte ha chiarito che non si trattava di addossare alla difesa l'onere della prova, ma di rilevare l'assenza di elementi specifici capaci di contrastare gli indicatori positivi di affidabilità. Il terzo motivo è stato rigettato: l'episodio relativo alla Ford Focus è stato utilizzato solo come contesto dell'indagine, non come prova diretta dell'episodio contestato; le discrepanze e il mancato rinvenimento di banconote false non rendevano illogico tale uso limitato. Anche i precedenti per fatti analoghi non sono stati considerati prova del fatto né sostitutivi dell'identificazione, ma soltanto elementi aggiuntivi non necessari. Il quarto motivo è stato respinto perché chiedeva una nuova ponderazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito e non indicava una difformità decisiva tra la prova e la sua rappresentazione in sentenza. La condanna è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.p.

    le dichiarazioni predibattimentali legittimamente acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. per il sopravvenuto decesso del dichiarante, ancorché non sottoposte a contraddittorio diretto per la sopravvenuta impossibilità dell’esame diretto, possono concorrere in misura determinante all’affermazione di responsabilità quando il sacrificio del diritto al confronto sia adeguatamente compensato da solide garanzie procedurali

    L'acquisizione per sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione è distinta dalla valutazione del peso probatorio; le dichiarazioni acquisite possono anche essere determinanti se adeguate garanzie procedurali compensano l'assenza del controesame.

  • art. 192, commi 1 e 2, c.p.p.

    La verifica richiesta è invece complessiva: occorre accertare se, per modalità di formazione e documentazione dell’atto, qualità intrinseche della dichiarazione, possibilità di controllo processuale e presenza di elementi esterni coerenti, il rischio derivante dall’assenza del controesame sia stato sufficientemente neutralizzato.

    La valutazione delle dichiarazioni non sottoposte a controesame richiede un esame unitario di affidabilità e garanzie compensative; non è indispensabile una prova esterna autonoma e autosufficiente del fatto.

  • art. 6 CEDU

    Le dichiarazioni predibattimentali legittimamente acquisite per sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione, conseguente al decesso del dichiarante, possono quindi concorrere anche in modo determinante all’affermazione di responsabilità quando il deficit derivante dalla mancata possibilità di contro-esaminare il dichiarante sia controbilanciato da solide garanzie procedurali, da apprezzarsi alla luce dell’equità complessiva del processo.

    Il diritto al confronto non comporta l'automatica esclusione della prova dichiarativa decisiva quando la mancata possibilità di controesame deriva da una causa oggettiva e il processo nel suo complesso offre garanzie compensative sufficienti.

  • artt. 213 e 214 c.p.p.

    Occorre, al riguardo, evitare di sovrapporre l’individuazione investigativa alla ricognizione personale disciplinata dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen.

    L'individuazione fotografica compiuta in sede investigativa non coincide con la ricognizione personale formale; la sua efficacia va valutata in base all'attendibilità della dichiarazione e al prudente apprezzamento giudiziale.

  • art. 214 c.p.p.

    Sez. 2, n. 4860 del 27 gennaio 1994, Rv. 197782, ha osservato che il riconoscimento di persona si fonda su un procedimento intuitivo prelogico e che, nell’ambito della ricognizione, l’art. 214 cod. proc. pen. attribuisce rilievo alla certezza che accompagna il riconoscimento.

    La certezza espressa dal riconoscente è un elemento valutabile, ma nel caso concreto non è stata ritenuta autosufficiente: è stata apprezzata insieme alla descrizione preventiva, alla vicinanza temporale e alla documentazione dell'atto.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio non attribuisce alla Corte di cassazione il potere di procedere a una nuova comparazione del materiale probatorio, quando la motivazione di merito abbia vagliato, come nel caso di specie, le alternative prospettate e presenti una struttura logica coerente.

    Il controllo di legittimità sulla prova non consente una nuova valutazione comparativa delle risultanze quando i giudici di merito hanno esaminato le alternative difensive con motivazione coerente e non manifestamente illogica.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Le censure sulla descrizione fisica, sull’età dell’autore del riconoscimento, sull’episodio successivo e sulla targa prospettano una diversa lettura di elementi già considerati, senza evidenziare una incontrovertibile difformità tra il contenuto di una prova decisiva e la sua rappresentazione nella sentenza.

    La denuncia di vizio motivazionale non può essere utilizzata per sollecitare una diversa lettura di elementi già valutati; occorre indicare una difformità decisiva tra il contenuto della prova e la sua rappresentazione nella decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali acquisite legittimamente per il decesso del dichiarante possono concorrere anche in modo determinante all'affermazione di responsabilità, se il sacrificio del contraddittorio diretto è compensato da garanzie procedurali solide e valutate nell'ambito dell'equità complessiva del processo.
  • La verifica delle garanzie compensative non richiede necessariamente riscontri dotati di autonoma e autosufficiente efficacia dimostrativa del fatto: deve considerare congiuntamente le modalità di formazione e documentazione della dichiarazione, le sue qualità intrinseche, le possibilità di controllo processuale e gli eventuali elementi esterni coerenti.
  • Nell'apprezzare un'individuazione fotografica assumono rilievo, in una valutazione complessiva, la prossimità temporale al fatto, la descrizione preventiva delle persone, la selezione tra più fotografie, la certezza manifestata e la verbalizzazione delle modalità dell'atto; tali elementi possono corroborare l'affidabilità della dichiarazione senza trasformare l'individuazione investigativa in una ricognizione formale.
  • L'età del dichiarante, considerata isolatamente, non dimostra un deficit percettivo, cognitivo o mnestico; la sua rilevanza probatoria dipende dalla presenza di elementi specifici che incidano concretamente sull'affidabilità della fonte.
  • In sede di legittimità la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non consente una nuova comparazione delle prove quando la motivazione di merito abbia affrontato le alternative difensive e presenti una struttura logica coerente; la censura deve indicare un vizio rilevante, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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