Cassazione Penale, Sentenza n. 22616/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il rigetto dell'istanza di dissequestro della societa'. Due motivi: (1) violazione dell'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., per presunto superamento del termine previsto per la decisione; (2) censura della motivazione e mancata assunzione di prove decisive, con contestazione dei fatti valorizzati dal Tribunale come indizi di riconducibilita' della societa' all'indagato Giuseppe Rijtano (assenza di documentazione commerciale sugli acquisti, fatture verso Alipadania e amministratore fittizio, apporti finanziari del rappresentante, lavoro alla cassa di presunto uomo di paglia, adiacenza dei depositi con societa' collegate, medesimo commercialista, ecc.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato poiche' l'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. disciplina esclusivamente le ordinanze che dispongono o confermano misure cautelari personali coercitive (artt. 281-286 c.p.p.) emesse a seguito di riesame, mentre la decisione impugnata concerne una misura cautelare reale (sequestro) decisa in sede di appello. Sul secondo motivo ha ritenuto il ricorso non consentito: il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali e' ammissibile solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p.; la societa' invece lamenta vizi di valutazione e di merito delle risultanze, cioe' questioni di fatto e di motivazione non sindacabili in Cassazione. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto come inammissibile e la societa' e' stata condannata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende, quantificato in euro 3.000, considerata la manifesta assenza di pregio degli argomenti.
Norme richiamate
art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si applica esclusivamente alle ordinanze che dispongono o confermano misure cautelari personali coercitive decise a seguito di riesame; non riguarda le misure cautelari reali (sequestro) decise in sede di appello
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare reale alla sola ipotesi di violazione di legge; non consente il sindacato di merito o la rinnovazione della valutazione delle risultanze probatorie
artt. 281-286, cod. proc. pen.
Riferimento normativo alle misure cautelari personali coercitive che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 311, comma 5-bis
Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento nella cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la somma puo' essere quantificata giudizialmente in relazione alla manifesta infondatezza
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa d'inammissibilita' deve essere valutata con riferimento al caso concreto; qui la Corte non ha ravvisato tale assenza
Massime di principio
- L'impugnazione in Cassazione di ordinanze che riguardano misure cautelari reali (come il sequestro) e' ammessa solo per violazione di legge: non e' consentito un controllo di merito sulle valutazioni probatorie o sulla motivazione dei giudici di merito
- Le disposizioni che disciplinano termini specifici di riesame (es. art. 311, comma 5-bis) si applicano solo alle misure cautelari personali coercitive; non possono essere invocate automaticamente per impugnare misure reali
- Per evitare l'inammissibilita' occorre formulare censure di diritto chiare e fondate (vizi di legge, violazioni procedurali formali) piuttosto che chiedere una rivalutazione delle prove o della credibilita' degli elementi fattuali
- Chi propone ricorso in Cassazione dovrebbe documentare l'esistenza di un effettivo vizio di diritto o procedurale, altrimenti corre il rischio di essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione alla cassa delle ammende per manifesta infondatezza
- Quando si contesta la decisione che ha ritenuto sussistenti indizi di riconducibilita' societaria a terzi, e' strategico focalizzarsi su profili formali o di applicazione errata della norma (ad es. violazioni delle garanzie difensive, omissione di valutazioni giuridicamente rilevanti) piuttosto che sulla mera riconsiderazione dei fatti
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