Cassazione Penale, Ordinanza n. 20849/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, contestando: il diniego della continuazione con altri reati separatamente giudicati; la configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il diniego dell'attenuante speciale prevista dall'art. 385, quarto comma, c.p. e delle attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge che i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze già svolte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutte le censure si limitavano a riproporre questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come attenuante speciale del delitto di evasione, ma la Corte non ne entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui esclusione è stata contestata dal ricorrente; la censura non è stata accolta.
Norma incriminatrice del delitto per cui vi è stata conferma della condanna in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono sindacabili censure che, pur formalmente qualificate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Le doglianze relative alla continuazione, all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, alla particolare tenuità del fatto e alle attenuanti possono essere dichiarate inammissibili in cassazione quando non introducano reali errori di diritto o vizi motivazionali specifici, ma si limitino a sollecitare una nuova valutazione del merito.
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