Cassazione Penale, Sentenza n. 15826/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che faceva riferimento a fatti e a un imputato diversi rispetto al capo di imputazione e alla motivazione di primo grado; altresì è emerso, in sede di giudizio di legittimità, il difetto della condizione di procedibilità per rinuncia alla querela da parte dell'ente offeso (ente erogatore di energia elettrica), come attesta la missiva allegata alla comunicazione dei Carabinieri del 8 marzo 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la motivazione allegata alla sentenza di appello era riferita a fatti, soggetti e circostanze estranei al capo d'imputazione e alla motivazione di primo grado; inoltre ha rilevato il difetto della condizione di procedibilità per mancata querela, confermato dalla dichiarata rinuncia dell'ente offeso. Considerato che mancava la contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n.7 (anche con riferimento alla possibile perseguibilità d'ufficio prevista dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
Norme richiamate
Il reato di furto disciplinato dall'art.624 è stato considerato improseguibile per difetto della querela dell'offeso a seguito della rinuncia formale; la Corte ha ritenuto che, con le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022, la condizione di procedibilità non risultava soddisfatta.
art. 625 cod. pen., comma 1, n.7
La circostanza aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n.7 non era stata contestata; la Corte ha osservato che l'assenza di tale contestazione impedisce di fondare sull'aggravante la persistenza dell'azione penale, anche alla luce delle disposizioni sul perseguimento d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.2, comma 1, lett. (riferimento)
Il decreto legislativo ha rimodulato la perseguibilità di alcuni reati e le relative condizioni di procedibilità; la Corte ha valutato se, per l'ipotesi di aggravante non contestata, fosse applicabile la perseguibilità d'ufficio prevista dal d.lgs., e ha ritenuto che non è possibile proseguire l'azione penale in assenza della querela.
Massime di principio
- Se la motivazione di una sentenza fa riferimento a fatti o a un imputato diverso da quelli contestati, ciò costituisce vizio grave che può determinare l'annullamento della decisione in cassazione.
- Quando la procedibilità di un reato dipende dalla querela della persona offesa, la rinuncia o la mancata querela da parte dell'offeso impedisce la prosecuzione dell'azione penale; il giudice deve verificare la sussistenza di tale condizione prima di proseguire.
- La presenza o meno di aggravanti contestate incide sulla possibilità di procedere d'ufficio: se un'aggravante che renderebbe perseguibile il fatto d'ufficio non è stata contestata, non può essere utilizzata per superare il difetto di querela.
- Le modifiche legislative che incidono sulla procedibilità (es. d.lgs. 150/2022) richiedono un esame preciso da parte del giudice circa l'applicabilità delle nuove regole al caso concreto; in caso di incertezza o mancanza dei presupposti, l'azione va interrotta.
- In appello e in cassazione è fondamentale che gli atti processuali e la motivazione siano coerenti con il capo di imputazione; errori di identità soggettiva o materiale nelle motivazioni sono rilevabili e correggibili con l'annullamento del provvedimento.
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