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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40643/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentite in sede di legittimità le censure formulate perché meramente ripetitive di questioni già vagliate e prive di specifica confutazione della motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per tentato furto. Nei motivi di ricorso deduceva, in primo luogo, la mancata applicazione della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e altro reato già definito con sentenza n. 1140/2017 del Tribunale di Genova; in secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e che il ricorso non conteneva una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha esaminato il merito in questa sede, rilevando che la censura era già stata disattesa dal giudice di merito e non era stata devoluta con critica specifica.

  • art. 163 c.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte e respinte nei precedenti gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica puntuale e autonoma della motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già esaminate non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione o della particolare tenuità del fatto, se già valutata dal giudice di merito, non può essere riproposta in cassazione in modo assertivo e generico.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurto semplice, aggravato e in abitazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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