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Ordinanza

Ordinanza n. 104/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di vigilanza edilizia recante ingiunzione di demolizione e sgombero di opere abusive, verbale di sopralluogo e silenzio sulla SCIA in sanatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e sgombero adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, il verbale di sopralluogo e il silenzio serbato dal Comune sulla SCIA in sanatoria presentata il 10 dicembre 2024, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda la realizzazione di una copertura in lamiera coibentata, di circa m 4,30 x 5,00, su struttura in acciaio poggiante su un fabbricato antistante e su un muro di confine, nonché la copertura della residua porzione della particella con lamiera e corpi avanzati in cemento armato e/o muratura mista. Il ricorrente ha inoltre depositato una memoria il 26 maggio 2026, ritenuta tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. e quindi dichiarata inammissibile e da stralciare nella fase cautelare. In sede cautelare il TAR ha ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris, considerando le opere potenzialmente qualificabili come nuova costruzione, prive del necessario permesso di costruire e non assistite dai titoli autorizzatori relativi ai vincoli sismico, archeologico e aeroportuale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In via preliminare ha disposto lo stralcio della memoria depositata dal ricorrente il 26 maggio 2026, perché tardiva ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a. Nel merito cautelare ha ritenuto che la chiusura di vani aperti, quando determina l’ampliamento della superficie abitabile e la creazione di un locale autonomamente utilizzabile, costituisca intervento di nuova costruzione e richieda il permesso di costruire. Ha ritenuto che le opere contestate, per caratteristiche e dimensioni, non apparissero qualificabili come meri vani tecnici, ma fossero idonee a comportare un ampliamento di volume. Ha inoltre rilevato, sempre nei limiti della cognizione sommaria, la mancata acquisizione dei titoli autorizzatori necessari in ragione dei vincoli sismico, archeologico e aeroportuale gravanti sull’area. Da ciò ha tratto la conclusione che l’intervento abusivo non apparisse sanabile mediante SCIA in sanatoria e che sulla relativa istanza non sembrasse formarsi il silenzio-assenso. La sospensione dell’ordinanza è stata pertanto negata e il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    ingiunzione di demolizione e sgombero di opere abusive

    L’ordinanza comunale impugnata è stata adottata quale misura repressiva degli abusi edilizi ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001.

  • art. 55 c.p.a.

    La memoria depositata dal ricorrente il 26 maggio 2026 è stata ritenuta tardiva rispetto ai termini della fase cautelare e ne è stato disposto lo stralcio.

Massime di principio

  • La chiusura di vani aperti che determini un ampliamento della superficie abitabile e la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile non rientra, in via generale, nella manutenzione straordinaria o nella ristrutturazione edilizia, ma integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.
  • Opere costituite da coperture e strutture stabilmente collegate a fabbricati o muri, quando risultino idonee a determinare un ampliamento volumetrico, non sono qualificabili come meri vani tecnici e richiedono il previo permesso di costruire.
  • La presenza di vincoli sismici, archeologici e aeroportuali impone l’acquisizione dei pertinenti titoli autorizzatori; la loro mancata acquisizione concorre, in sede cautelare, a evidenziare l’abusività dell’intervento.
  • Un intervento edilizio abusivo soggetto a permesso di costruire e realizzato in area gravata da plurimi vincoli non appare sanabile mediante SCIA in sanatoria; in tale situazione non è configurabile, prima facie, la formazione del silenzio-assenso sulla segnalazione.
  • Nel rito cautelare amministrativo, la memoria depositata oltre il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente stralcio dagli atti della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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