Cassazione Penale, Sentenza n. 36829/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 4 aprile 2026, che aveva respinto il riesame del decreto del Pubblico Ministero del 19 marzo 2026, relativo ai dati informatici estrapolati dai dispositivi già sottoposti a sequestro con decreto del 3 novembre 2025. Il vincolo riguardava dati informatici acquisiti nell’ambito di indagini per traffico di influenze illecite e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio; il decreto del 19 marzo 2026 aveva escluso dall’ablazione i dati relativi alle comunicazioni e alla corrispondenza con un parlamentare, dopo il diniego di autorizzazione della Giunta competente. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e lesione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, lamentando che il decreto non indicava criteri di selezione dei dati e delimitava insufficientemente il periodo di estrapolazione, dal febbraio 2024 fino all’esecuzione. Ha sostenuto che l’acquisizione fosse esplorativa e massiva, che il decreto successivo non potesse essere integrato con quello del 3 novembre 2025 perché riferito a un oggetto diverso, e che le esigenze investigative, il linguaggio criptico degli indagati e le difficoltà tecniche non giustificassero l’assenza di selezione. Ha inoltre contestato che fosse richiesto alla difesa di provare la presenza di dati sensibili e un pregiudizio concreto e attuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ravvisando l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità. La censura sulla legittimità e proporzionalità dell’ablazione non poteva essere proposta con riesame contro il decreto del 19 marzo 2026: l’apprensione dei dati era già avvenuta con il decreto del 3 novembre 2025, che aveva sequestrato i dispositivi e i dati in essi contenuti; il provvedimento successivo, privo di autonomia, ne costituiva una specificazione necessaria. Il riesame delle questioni relative al sequestro originario era quindi tardivo, essendo decorso il termine previsto dall’art. 324 c.p.p.; restavano percorribili l’istanza di restituzione ex art. 262 c.p.p. e l’opposizione ex art. 263 c.p.p. In via ulteriore, la Corte ha rilevato che il decreto originario individuava le esigenze probatorie e circoscriveva temporalmente i dati al periodo dal febbraio 2024 fino alla data in cui i dispositivi erano divenuti indisponibili per gli indagati. Per i dati informatici non è necessario predeterminare nel decreto la durata esatta del vincolo o tempi inderogabili di estrapolazione e analisi; occorrono modalità di acquisizione mirate e non eccedenti, calibrate sulle peculiarità del caso, senza applicare criteri rigidi predeterminati. L’ordinanza impugnata proveniva dal Tribunale di Palermo in sede di riesame; non è indicata una condanna di merito dell’indagato.
Norme richiamate
Il che significa che le questioni sulla legittimità dell'ablazione, anche in relazione ai profili della proporzionalità ed adeguatezza, quali canoni di disciplina delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali, non possono formare oggetto di una richiesta di riesame avverso il secondo decreto, perché tardiva, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 324 cod. proc. pen.; mentre avrebbero potuto essere poste a fondamento di un'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen., con possibilità di proporre opposizione ex art. 263 cod. proc. pen., avverso l'eventuale rigetto.
Il termine di riesame decorre rispetto al provvedimento che ha disposto l’originaria apprensione. Non è possibile riaprire con l’impugnazione di un successivo decreto meramente specificativo contestazioni sulla legittimità del sequestro originario ormai tardive.
Il che significa che le questioni sulla legittimità dell'ablazione, anche in relazione ai profili della proporzionalità ed adeguatezza, quali canoni di disciplina delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali, non possono formare oggetto di una richiesta di riesame avverso il secondo decreto, perché tardiva, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 324 cod. proc. pen.; mentre avrebbero potuto essere poste a fondamento di un'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen., con possibilità di proporre opposizione ex art. 263 cod. proc. pen., avverso l'eventuale rigetto.
Quando si contesta la persistente legittimità o l’eccessiva durata del vincolo sui dati, può essere proposta istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 c.p.p., anche dopo che non sia più esperibile il riesame del decreto originario.
Il che significa che le questioni sulla legittimità dell'ablazione, anche in relazione ai profili della proporzionalità ed adeguatezza, quali canoni di disciplina delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali, non possono formare oggetto di una richiesta di riesame avverso il secondo decreto, perché tardiva, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 324 cod. proc. pen.; mentre avrebbero potuto essere poste a fondamento di un'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen., con possibilità di proporre opposizione ex art. 263 cod. proc. pen., avverso l'eventuale rigetto.
Il rigetto dell’istanza di restituzione proposta ai sensi dell’art. 262 c.p.p. può essere contestato mediante opposizione ex art. 263 c.p.p.
art. 262 c.p.p. (durata del sequestro probatorio)
Al proposito, va ribadito che, in tema di sequestro probatorio, ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, diversamente determinandosi il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati; mentre il titolare dei beni potrà contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Pmt, Rv. 289205 - 01).
Per il sequestro di dati informatici non è necessario indicare nel decreto iniziale la durata esatta del vincolo né fissare tempi inderogabili per estrapolazione e analisi. L’interessato può contestare successivamente la durata eccessiva mediante istanza di restituzione.
Il che significa che le questioni sulla legittimità dell'ablazione, anche in relazione ai profili della proporzionalità ed adeguatezza, quali canoni di disciplina delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali, non possono formare oggetto di una richiesta di riesame avverso il secondo decreto, perché tardiva, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 324 cod. proc. pen.; mentre avrebbero potuto essere poste a fondamento di un'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen., con possibilità di proporre opposizione ex art. 263 cod. proc. pen., avverso l'eventuale rigetto.
L’eventuale rigetto della richiesta di restituzione è impugnabile con opposizione davanti all’autorità giudiziaria secondo la disciplina dell’art. 263 c.p.p.
art. 8 CEDU
Il difensore lamenta il difetto di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio dei dati estrapolati dai dispositivi informatici o telematici dell'indagato, per il suo carattere esteso ed onnicomprensivo, e per la conseguente indebita compressione dei diritti alla riservatezza, al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali, tutelati anche dall'ordinamento sovranazionale (art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
La disposizione è richiamata quale tutela sovranazionale della vita privata, rilevante rispetto alle ingerenze derivanti dal sequestro di dati; la Corte affronta la proporzionalità dell’ablazione nel quadro processuale descritto.
art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il difensore lamenta il difetto di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio dei dati estrapolati dai dispositivi informatici o telematici dell'indagato, per il suo carattere esteso ed onnicomprensivo, e per la conseguente indebita compressione dei diritti alla riservatezza, al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali, tutelati anche dall'ordinamento sovranazionale (art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
La disposizione è menzionata quale riferimento sovranazionale per la tutela della vita privata, invocata rispetto all’acquisizione dei dati.
art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il difensore lamenta il difetto di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio dei dati estrapolati dai dispositivi informatici o telematici dell'indagato, per il suo carattere esteso ed onnicomprensivo, e per la conseguente indebita compressione dei diritti alla riservatezza, al rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali, tutelati anche dall'ordinamento sovranazionale (art. 8 CEDU; artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
La disposizione è richiamata quale tutela sovranazionale della protezione dei dati personali, invocata contro l’ampiezza dell’acquisizione.
Nessun passaggio interpretativo della Corte nel testo.
La norma non è citata nel provvedimento.
Nessun passaggio interpretativo della Corte nel testo.
La norma non è citata nel provvedimento.
art. 324 c.p.p. (termine di riesame)
Il che significa che le questioni sulla legittimità dell'ablazione, anche in relazione ai profili della proporzionalità ed adeguatezza, quali canoni di disciplina delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali, non possono formare oggetto di una richiesta di riesame avverso il secondo decreto, perché tardiva, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 324 cod. proc. pen.; mentre avrebbero potuto essere poste a fondamento di un'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen., con possibilità di proporre opposizione ex art. 263 cod. proc. pen., avverso l'eventuale rigetto.
Il riesame del secondo decreto non consente di recuperare le contestazioni sul sequestro originario quando è decorso il termine d’impugnazione.
art. 262 c.p.p. (istanza di restituzione)
Il titolare dei beni potrà contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria.
La richiesta di restituzione costituisce lo strumento per contestare successivamente la durata eccessiva del sequestro di dati informatici.
art. 263 c.p.p. (impugnazione del rigetto)
Il titolare dei beni potrà contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria.
Il rigetto dell’istanza di restituzione può essere sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Se un decreto successivo si limita a specificare un sequestro probatorio già disposto e non ha autonomia rispetto al provvedimento originario, la legittimità dell’ablazione deve essere contestata impugnando tempestivamente quest’ultimo; il successivo decreto non riapre il termine per il riesame.
- Il sequestro di un dispositivo informatico comporta l’apprensione dei dati che ne costituiscono il contenuto, anche se al momento dell’ablazione non è stata ancora formata una copia forense.
- Nel sequestro probatorio di dati informatici, la proporzionalità non impone di fissare nel decreto iniziale la durata esatta del vincolo o termini rigidi e inderogabili per estrapolazione e analisi, quando tali tempi non siano prevedibili nella fase genetica.
- La selezione dei dati informatici deve essere mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria, tenendo conto delle peculiarità concrete del caso ed evitando acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative; non sono però richiesti criteri rigidi predeterminati applicabili indistintamente.
- L’interessato può contestare successivamente l’eccessiva durata del vincolo sui dati mediante istanza di restituzione; contro il rigetto è possibile proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria.
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