Cassazione Penale, Ordinanza n. 08892/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo i motivi meramente ripetitivi, generici e non scrutinabili nel merito in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per calunnia e le statuizioni civili. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già dedotte in appello e già disattese dai giudici di merito; erano inoltre ritenuti generici e non consentiti in sede di legittimità. La Corte di cassazione ha rilevato che le motivazioni della sentenza impugnata erano giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle doglianze difensive, coerenti con le emergenze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche. È stato richiamato anche il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la conferma dei presupposti delle statuizioni risarcitorie, senza che il ricorso offrisse argomenti idonei a scalfirli.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata negata nei gradi di merito e la Corte ha ritenuto non scalfita tale valutazione dai motivi di ricorso.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte in appello e già esaminate in modo puntuale e logico dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sono generiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti specifiche carenze logiche o giuridiche; in mancanza, la censura non è accoglibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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