Cassazione Penale, Sentenza n. 13210/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto con il quale il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di revoca della confisca di un immobile. La difesa deduce inosservanza di legge e vizio di motivazione sostenendo che il giudice della prevenzione ha fondato il rigetto su una valutazione riferita sia alla lett. a) sia alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. 6/9/2011 n.159, mentre la confisca sarebbe stata disposta solo in relazione alla lett. a). Tale lett. a) era però coinvolta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 14/2019, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. 159/2011 alle persone ricomprese nella lett. a), incidendo pertanto sui presupposti della misura ablativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila, ritenendo che vi sia un vizio di competenza funzionale. In particolare la Cassazione ha ritenuto che la verifica del "difetto originario" dei presupposti della confisca (anche in relazione alla valutazione della pericolosità soggettiva emersa in sede di cognizione) debba essere trattata con il procedimento di cui all'art. 28 del d.lgs. n.159/2011 innanzi alla Corte d'Appello competente; pertanto la questione di merito non è stata esaminata dalla Cassazione, essendo preliminare la ricollocazione della domanda al giudice competente.
Norme richiamate
comma 1, lett. b), c) ed e)
Fondamento formale del motivo di ricorso in Cassazione per inosservanza di legge e vizio di motivazione
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. a) e lett. b); art. 4; art. 28
Art. 1 distingue categorie di soggetti; l'art. 4 era stato utilizzato per applicare sequestri/confische anche alle persone di cui alla lett. a), mentre l'art. 28 disciplina il procedimento in Corte d'Appello per la verifica del difetto originario dei presupposti della misura
Sentenza Corte Costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs. n.159/2011 nella parte che estendeva l'applicazione dei provvedimenti di sequestro e confisca anche alle persone indicate dall'art. 1, lett. a), incidendo sui presupposti per l'adozione delle misure nei confronti di tali soggetti
Massime di principio
- Se la confisca è stata disposta con riferimento a categorie ricomprese nella lett. a) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, va verificato se la misura poggi su una disciplina poi dichiarata incostituzionale (sent. Corte cost. n.14/2019); in tal caso i presupposti vanno riesaminati alla luce della pronuncia costituzionale
- La valutazione del "difetto originario" dei presupposti di una confisca (anche quando investe la valutazione della pericolosità soggettiva emersa in sede di cognizione) trova la sua sede naturale nel procedimento di cui all'art. 28 d.lgs. 159/2011 innanzi alla Corte d'Appello e non nell'ambito del giudizio di cassazione
- Quando la Corte di Cassazione rileva una questione di competenza funzionale preliminare (cioè che la domanda debba essere trattata da diverso giudice/strumento), annulla senza esame del merito e rimette gli atti al giudice competente (effetto di trasferimento della trattazione, non di decisione sul merito)
- In casi analoghi è opportuno proporre/sollevare tempestivamente la questione attraverso l'istanza o rimessione prevista dall'art. 28 d.lgs. 159/2011, documentando in modo chiaro se la misura ablativa si fondava esclusivamente su profili oggi intaccati dalla giurisprudenza costituzionale
- Dal punto di vista difensivo, oltre a censurare la motivazione del provvedimento impugnato, è strategico chiedere espressamente la declaratoria di difetto originario dei presupposti e il trasferimento del procedimento alla Corte d'Appello competente ai sensi dell'art. 28
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