Cassazione Penale, Ordinanza n. 11831/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., per aspecificità del motivo e mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo dedotto contestava la logicità della motivazione sulla responsabilità penale, ma la Corte di cassazione ha rilevato che tale censura era aspecifica perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
inammissibile a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo è aspecifico, cioè privo di effettiva correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
La norma è richiamata come base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, se già disattese dal giudice di merito con argomentazione congrua, integra aspecificità del motivo.
- L'aspecificità del motivo ricorre quando manchi una reale correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e le censure formulate nel ricorso; in tale caso il ricorso è inammissibile.
- La critica alla motivazione sulla responsabilità penale non può limitarsi a reiterare contestazioni generiche o già esaminate: per essere ammissibile deve indicare vizi effettivi e autonomi della decisione di merito.
Come è indicizzato
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