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Sentenza

Sentenza n. 22595/2024 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 10556 del 2023: del provvedimento in data 13.6.2023, adottato a conclusione del procedimento istruttorio n. PS12373 - SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY, notificato alla ricorrente in data 22.6.2023, con cui l'AGCM ha ritenuto Opia responsabile, in solido con Samsung Electronics Italia s.p.a. e World Business s.r.l., di una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20-22 e 24-25, Codice del Consumo, e, per l'effetto, le ha irrogato una sanzione individuale pari a €300 mila, nonché di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente, ancorché non conosciuto, e, in particolare, dell'atto con cui l'AGCM ha respinto gli impegni; quanto al ricorso n. 12710 del 2023: per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. del provvedimento n. 30671 (PS12373 - SAMSUNG - CAMBIA CON GALAXY), adottato dall'Autorità il 13 giugno 2023 e notificato a mezzo PEC in data 22 giugno 2023, pubblicato sul bollettino dell'Autorità n. 25 del 3 luglio 2023, mediante cui l'Autorità ha deliberato: a) che le condotte descritte al punto II del presente provvedimento, poste in essere dalle società Samsung Electronics Italia s.p.a., World Business S.r.l. e Opia Ltd, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, e ne vieta la reiterazione; b) di irrogare alla società Samsung Electronics Italia s.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000.000 € (tre milioni di euro); c) di irrogare alla società Opia Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro); d) di irrogare alla società World Business S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro), nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa: - alla comunicazione di avvio del procedimento identificata al prot. 0056157, notificata a mani in sede ispettiva a World Business in data 26 luglio 2022; - alla comunicazione notificata in data 5 ottobre 2022 con cui è stato deliberato di non accogliere gli impegni proposti da World Business; - alla comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento, notificata con prot. 0018534 in data 3 febbraio 2023, - nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati nonché, in subordine per la riduzione della sanzione irrogata alla ricorrente; quanto al ricorso n. 12883 del 2023: per l’annullamento del provvedimento dell'AGCM n. 30671 del 13.6.2023, adottato a conclusione del procedimento PS12373 - Samsung - Cambia con Galaxy e notificato a Samsung in data 22.6.2023 e di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente.

Giustizia amministrativa202310556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento AGCM n. 30671 del 13 giugno 2023, che ha accertato una pratica commerciale scorretta nell’iniziativa «Cambia con Galaxy», vietandone la reiterazione e irrogando sanzioni di 3.000.000 euro a Samsung e di 300.000 euro ciascuna a World Business e Opia; impugnato anche il rigetto degli impegni proposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre ricorsi riuniti contestavano il provvedimento AGCM relativo alla promozione «Cambia con Galaxy», attuata tra dicembre 2021 e settembre 2022. L’iniziativa prospettava l’acquisto di un nuovo prodotto Samsung e la cessione di un dispositivo usato, la cui valutazione e l’eventuale acquisto erano affidati a partner distinti. Samsung deduceva l’insussistenza dell’aggressività, sostenendo che le criticità operative dipendessero dalla gestione dei partner e che fosse intervenuta per rimediare ai ritardi; contestava inoltre l’ingannevolezza dei messaggi, la tardività della conclusione del procedimento e la motivazione, la durata e la quantificazione della sanzione. World Business negava la responsabilità per le comunicazioni pubblicitarie e per le criticità della procedura, invocava la violazione del contraddittorio e l’assenza di indebito condizionamento, contestava il rigetto degli impegni e la sanzione, anche per sproporzione e disparità di trattamento. Opia negava di aver contribuito alla definizione delle comunicazioni e sosteneva che, nel periodo di propria gestione, non vi fossero state segnalazioni o ritardi; contestava altresì la sanzione e la mancata personalizzazione. Le ricorrenti sostenevano, in particolare, che la promozione descrivesse chiaramente l’intervento del terzo, le condizioni della valutazione e i passaggi necessari, anche tramite i Termini e condizioni.

La decisione

I tre ricorsi sono stati riuniti e respinti. È stata respinta la censura di Samsung sulla tardività: il termine previsto dall’art. 7 del regolamento AGCM non è perentorio e le proroghe, motivate da esigenze istruttorie o da richieste delle parti, hanno portato la scadenza al 14 giugno 2023; il provvedimento, adottato il 13 giugno, è quindi tempestivo, anche se notificato il 22 giugno. Sono state respinte le censure sull’ingannevolezza: la comunicazione enfatizzava semplicità, unitarietà e convenienza, senza rendere contestualmente ed evidentemente comprensibili la separazione dei rapporti, l’incertezza dell’esito e del valore attribuito all’usato e l’impossibilità, in caso di diniego o mancato accordo, di recedere dall’acquisto del nuovo. Il rinvio ai Termini e condizioni, collocati in documenti articolati e a caratteri minuti, non suppliva alle carenze del messaggio pubblicitario. È stata respinta anche la contestazione sull’imputazione delle condotte: l’offerta era stata definita nei suoi termini contrattuali, gestionali e promozionali nell’ambito di accordi condivisi, sicché la responsabilità per la correttezza dell’iniziativa era imputabile a tutti i professionisti coinvolti, nonostante la ripartizione dei compiti. Quanto all’aggressività, il TAR ha ritenuto che la criticità fosse insita anche nella struttura dell’offerta: l’acquisto e il pagamento del nuovo precedevano una procedura articolata e incerta di valutazione e vendita dell’usato; i ritardi nell’accredito e nella restituzione del bene, insieme all’impossibilità di sciogliere l’acquisto del nuovo in caso di esito negativo o di valutazione non accettata, ostacolavano la libertà di scelta e l’effettivo conseguimento del vantaggio promesso. Il successo imprevisto della promozione non giustificava i ritardi: chi lancia l’offerta deve predisporla in modo da poterla gestire considerando le adesioni prevedibili. Respinto il motivo di World Business contro il rigetto degli impegni: l’AGCM dispone di ampia discrezionalità, sindacabile solo ab extrinseco, e la motivazione fondata sulla gravità, offensività e diffusività delle condotte non è risultata irragionevole o travisata; l’interlocuzione procedimentale non genera un affidamento all’accoglimento degli impegni. Respinte le censure sulla quantificazione: l’Autorità aveva considerato diffusione online, asimmetria informativa, pregiudizio economico, numero di consumatori, dimensioni degli operatori e beneficio economico, indicato da Samsung in circa 20 milioni di euro. La cessazione della condotta incide sulla durata, ma non equivale di per sé a ravvedimento operoso; la mera collaborazione procedimentale non è attenuante se non supera significativamente gli obblighi di legge. La durata è stata determinata sulla base delle campagne effettivamente svolte: quelle gestite da World Business da dicembre 2021 a marzo 2022 e quelle gestite da Opia da fine maggio a fine settembre 2022, con interruzione in aprile e maggio. È stata inoltre respinta la censura di disparità di trattamento, non sussistendo un interesse giuridicamente rilevante a contestare la sanzione inflitta ad altri operatori. Spese a carico delle ricorrenti: 5.000 euro, oltre accessori, per Samsung e 2.000 euro ciascuna, oltre accessori, per World Business e Opia.

Norme richiamate

  • art. 7 del Regolamento AGCM sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore

    Al riguardo deve osservarsi che la giurisprudenza ritiene non perentorio tale termine, ammettendo la possibilità di proroghe dello stesso, ove necessarie (Tar Lazio, sez. I, 19 maggio 2023, n. 8577).

    Il termine regolamentare per concludere il procedimento non è perentorio e può essere prorogato quando ricorrono esigenze che giustificano la dilatazione; nel caso concreto le proroghe motivate hanno reso tempestiva l’adozione del provvedimento.

  • artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    Tali elementi evidenziano la correttezza della valutazione dell’Autorità, laddove ha contestato che il materiale promozionale non era chiaro e che all’enfasi posta sulla facilità delle modalità di cessione e valutazione dell’usato non corrispondeva, con analoga rappresentazione grafica, la spiegazione in ordine alla concreta modalità di funzionamento della promozione.

    La comunicazione promozionale è ingannevole quando enfatizza semplicità e vantaggi senza rappresentare con pari evidenza le condizioni e le modalità effettive dell’offerta, comprese l’incertezza della valutazione dell’usato e l’eventualità del beneficio economico.

  • artt. 24 e 25 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    È in tali termini, e non solo con riferimento alle difficoltà pratiche nell’attuazione della promozione, che l’Autorità ha ravvisato una condotta complessivamente aggressiva, evidenziando che la farraginosità del meccanismo di alienazione del prodotto usato e i tempi necessari per portare a compimento tutte le fasi dello stesso comportavano un ostacolo al diritto dei consumatori di ricevere, in tempi ragionevoli, le somme corrispondenti al valore dell’usato e, perciò, di beneficiare dei possibili vantaggi dell’offerta; del pari, l’ostacolo a ottenere la restituzione dell’usato in caso di valutazione negativa e l’impossibilità di svincolarsi in tal caso dall’acquisto del nuovo comprimevano la libertà di scelta del consumatore in tali fasi della procedura.

    Una procedura promozionale può integrare una pratica aggressiva quando la sua struttura e le modalità di attuazione, per complessità e tempi, ostacolano l’accesso al beneficio promesso, la restituzione del bene usato o la libertà del consumatore di scegliere se mantenere l’acquisto del prodotto nuovo.

  • art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    Al riguardo deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza, l'istituto degli "impegni" - disciplinato dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo - trova un limite nella gravità e nella manifesta scorrettezza della pratica in accertamento (Consiglio di Stato, 17 dicembre 2018, n. 7107) e si caratterizza per un'ampia discrezionalità dell'Autorità nell'accogliere o respingere tali proposte, sia su tale punto sia sulla effettiva idoneità degli impegni proposti a rimuovere le situazioni che hanno dato causa alle contestazioni, "rientrando la valutazione tecnico - discrezionale degli impegni presentati nella sfera di esercizio dell'ampio potere che compete all'Autorità" (Tar Lazio, Roma, sez. I, 20 febbraio 2020, n. 2245; 8 febbraio 2018, n. 1523; 11 settembre 2018, n. 9269; 9 aprile 2019, n. 4621; 16 aprile 2019, n. 4923).

    L’AGCM ha ampia discrezionalità nel decidere se accogliere gli impegni e nel valutarne l’idoneità a rimuovere le criticità; la gravità e la manifesta scorrettezza della pratica possono costituire limite all’accoglimento. Il sindacato giurisdizionale è esterno e riguarda, tra l’altro, ragionevolezza e travisamento.

  • art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    Sono infondate, infine, anche le censure proposte con riferimento alla quantificazione della sanzione, che è stata calcolata tenendo conto dei criteri fissati dalla legge n. 689/81, richiamati dall’art. 27, comma 13, cod. cons. e, in particolare, della specificità del settore delle offerte promozionali online, che pone il consumatore acquirente in una posizione di forte asimmetria informativa rispetto al professionista, dell’ampia diffusione delle condotte illecite accertate, in ragione dell’utilizzo del mezzo internet, dell’entità del pregiudizio economico subìto dai consumatori, con riguardo al prezzo elevato dei prodotti oggetto della promozione (smartphone e tablet Samsung Galaxy venduti, il cui prezzo è per la maggior parte superiore a € 500), del grande numero di consumatori coinvolti (par. 110 provvedimento) delle dimensioni degli operatori coinvolti e del beneficio economico ricavato dalla pratica illecita, quantificato da Samsung in circa 20 milioni di euro.

    La sanzione va determinata applicando i criteri della legge n. 689/1981 richiamati dal Codice del consumo, considerando gli elementi concreti di gravità e incidenza della pratica, tra cui diffusione, pregiudizio, numero di consumatori, dimensioni degli operatori e beneficio economico.

  • artt. 3 e 11 l. 689/1981

    Quanto alla doglianza, proposta da Samsung, relativa al fatto che la spontanea attuazione degli impegni, rigettati dall’Autorità, sarebbe stata ignorata in sede di commisurazione della sanzione, deve osservarsi che la giurisprudenza è costante nell’affermare che il comportamento positivo posto in essere dall’impresa può determinare il venir meno della pratica commerciale scorretta, ma ciò incide soltanto sulla durata di tale pratica e non costituisce di certo una condotta attiva tesa ad eliminare le conseguenze della precedente condotta, qualificabile in termini di “ravvedimento operoso” (cfr. Tar Lazio, 29 marzo 2017, n. 4005; Consiglio di Stato, VI, 27 febbraio 2012, n. 1092); inoltre, “il comportamento dell'agente rivolto alla eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, che può risultare rilevante in funzione di una riduzione della sanzione, non può consistere nella mera interruzione volontaria di ulteriori comportamenti violativi” (Tar Lazio, sez. I, 31 maggio 2019, n. 6920).

    La cessazione della pratica può ridurne la durata accertata, ma non costituisce da sola ravvedimento operoso né dimostra l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; la collaborazione procedimentale rileva come attenuante solo se particolarmente efficace e superiore a quanto imposto dalla legge.

Massime di principio

  • Le informazioni essenziali per comprendere un’offerta pubblicizzata devono essere rese contestualmente e in modo evidente. Il rinvio a termini e condizioni accessibili tramite link può integrare, ma non correggere o ridimensionare, un messaggio promozionale che enfatizzi vantaggi e semplicità senza chiarire le condizioni effettive dell’operazione.
  • Può integrare una pratica commerciale aggressiva una promozione che, per la propria struttura, subordinando il beneficio promesso a una procedura complessa e incerta successiva all’acquisto già pagato, ostacoli l’accredito tempestivo, la restituzione del bene o la libertà di scelta del consumatore in caso di esito negativo o di disaccordo sulla valutazione.
  • I professionisti che condividono, mediante accordi di collaborazione, la definizione dei termini contrattuali, gestionali e promozionali di un’offerta possono essere ritenuti responsabili della sua correttezza anche se svolgono funzioni operative diverse e la comunicazione al pubblico è pubblicata da uno solo di essi.
  • Il professionista che lancia una promozione deve predisporne la gestione considerando le adesioni ragionevolmente prevedibili; il successo dell’iniziativa non giustifica di per sé ritardi e disfunzioni che ostacolino l’attuazione del beneficio promesso.
  • Nel procedimento sanzionatorio dell’AGCM, il termine regolamentare di conclusione non è perentorio e può essere prorogato per esigenze motivate. La valutazione degli impegni rientra nell’ampia discrezionalità dell’Autorità, sindacabile dal giudice nei limiti del controllo esterno di ragionevolezza e correttezza dei presupposti.
  • La cessazione della condotta incide sulla durata dell’illecito, ma non equivale automaticamente a ravvedimento operoso; la mera collaborazione procedimentale non è sufficiente a ridurre la sanzione se non supera significativamente gli obblighi di legge e non contribuisce in modo particolarmente efficace a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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