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Sentenza

Sentenza n. 10331/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 273/2023, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202307872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Regione Campania di annullamento in autotutela dell’iscrizione dell’appellante negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado la ricorrente aveva impugnato la delibera regionale che aveva cancellato in autotutela la sua iscrizione al collocamento mirato, ottenuta quale figlia di una vittima del dovere. Aveva dedotto, da un lato, il difetto di motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio e, dall’altro, l’erronea interpretazione della disciplina, sostenendo che lo status di figlia di vittima del dovere fosse sufficiente per l’iscrizione e che non fosse necessaria anche l’inabilità permanente della madre. In appello ha riproposto tali censure, denunciando violazione degli artt. 21-nonies e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 34 della legge n. 3/2003, dell’art. 82 della legge n. 388/2000 e dell’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, oltre a eccesso di potere e sviamento. Ha sostenuto che l’annullamento si fondasse su una nuova interpretazione ministeriale, in contrasto con la prassi precedente e con l’affidamento maturato, e che mancasse uno specifico interesse pubblico. Ha contestato inoltre che la madre fosse priva del requisito dell’invalidità permanente, richiamando il riconoscimento dello status di vittima del dovere e la documentazione medica relativa alle lesioni riportate. La Regione ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse, sostenendo che l’appellante non possedesse i requisiti per l’iscrizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione regionale di difetto di interesse: la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione era proprio il presupposto sostanziale contestato e non poteva quindi essere utilizzata per negare l’interesse all’impugnazione. Ha respinto congiuntamente i due motivi di appello. In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 333/2000, dell’art. 34 della legge n. 3/2003 e dell’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, i familiari possono subentrare nel diritto al collocamento obbligatorio solo in via sostitutiva e ricorrendo i presupposti previsti: il dante causa deve essere deceduto oppure permanentemente inabile al servizio e non deve essere stato avviato al lavoro per causa a lui non imputabile. Lo status di vittima del dovere, da solo, non è sufficiente. Poiché non risultava contestato che la madre non fosse affetta da invalidità permanente, l’appellante non possedeva i requisiti per l’iscrizione. È stata inoltre respinta la censura sulla motivazione dell’autotutela: l’interesse pubblico all’annullamento è stato ritenuto in re ipsa, in ragione della necessità di evitare un accesso privilegiato al pubblico impiego in assenza dei presupposti di legge, con pregiudizio per l’amministrazione e per i principi di concorso e uguaglianza. Il Collegio ha anche rilevato che non risultava che l’iscrizione avesse già prodotto l’assunzione dell’appellante. Sentenza di primo grado confermata; spese compensate per la peculiarità della fattispecie e della materia.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione.

    Le questioni processuali e di merito vanno esaminate secondo il loro ordine logico, dando priorità ai presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione.

    La disposizione concorre a imporre l’esame prioritario dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione e alle questioni di merito.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Ciò in quanto, avuto riguardo agli interessi in gioco, anche di valore costituzionale, l’interesse pubblico può ritenersi in re ipsa; ciò in disparte dalla circostanza che il provvedimento illegittimo, al contrario di quanto ritenuto parte appellante, non ha ancora dispiegato i propri effetti, non risultando che la stessa sia stata assunta in applicazione dell’iscrizione al collocamento oggetto di autotutela.

    Nel caso concreto il requisito dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio è ritenuto sussistente in re ipsa, in ragione degli interessi costituzionali coinvolti e dell’assenza di effetti già prodotti dall’iscrizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Ciò in quanto, avuto riguardo agli interessi in gioco, anche di valore costituzionale, l’interesse pubblico può ritenersi in re ipsa; ciò in disparte dalla circostanza che il provvedimento illegittimo, al contrario di quanto ritenuto parte appellante, non ha ancora dispiegato i propri effetti, non risultando che la stessa sia stata assunta in applicazione dell’iscrizione al collocamento oggetto di autotutela.

    La censura di difetto di motivazione è respinta perché, nella specifica fattispecie, l’interesse pubblico all’autotutela è considerato in re ipsa.

  • art. 1, comma 2, d.P.R. 333/2000

    L’interpretazione della normativa operata con l’atto impugnato è pertanto l’unica coerente con il dato letterale, oltre che con la ratio legis, ex art. 12 delle preleggi, posto che l’avviamento al lavoro del coniuge o dei figli della “Vittima del dovere” interviene in via sostitutiva, avuto riguardo alla perdita della capacità lavorativa della medesima, in quanto affetta da invalidità permanente e non avviata obbligatoriamente al lavoro, ovvero in quanto deceduta.

    Il diritto dei familiari all’iscrizione opera in via sostitutiva e richiede che il dante causa sia deceduto o permanentemente inabile e non sia stato avviato obbligatoriamente al lavoro secondo le condizioni previste dalla disciplina.

  • art. 34 l. 3/2003

    L’interpretazione della normativa operata con l’atto impugnato è pertanto l’unica coerente con il dato letterale, oltre che con la ratio legis, ex art. 12 delle preleggi, posto che l’avviamento al lavoro del coniuge o dei figli della “Vittima del dovere” interviene in via sostitutiva, avuto riguardo alla perdita della capacità lavorativa della medesima, in quanto affetta da invalidità permanente e non avviata obbligatoriamente al lavoro, ovvero in quanto deceduta.

    La disposizione estende ai familiari indicati il regime di collocamento obbligatorio in via sostitutiva, non attribuendo un diritto autonomo fondato sul solo status di vittima del dovere.

  • art. 1, comma 2, l. 407/1998

    L’art. 1 comma 2 l. 23.11.1998 n.407 dal canto suo dispone che “ I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

    Il diritto dei familiari al collocamento obbligatorio è collegato alla condizione del dante causa, deceduto o reso permanentemente invalido.

  • art. 12 preleggi

    L’interpretazione della normativa operata con l’atto impugnato è pertanto l’unica coerente con il dato letterale, oltre che con la ratio legis, ex art. 12 delle preleggi, posto che l’avviamento al lavoro del coniuge o dei figli della “Vittima del dovere” interviene in via sostitutiva, avuto riguardo alla perdita della capacità lavorativa della medesima, in quanto affetta da invalidità permanente e non avviata obbligatoriamente al lavoro, ovvero in quanto deceduta.

    Il dato letterale delle disposizioni va letto coerentemente con la loro ratio, che limita il subentro dei familiari ai casi di morte o perdita permanente della capacità lavorativa del dante causa.

  • art. 97, comma 3, Cost.

    Nel caso in esame, dalla illegittima iscrizione dall’elenco del Collocamento mirato di Salerno ex art. 18, comma 2, L. 68/99, deriva infatti una preferenza nell’assunzione del lavoratore iscritto da parte di datori di lavoro non solo privati ma anche pubblici, e in tale ultimo caso è evidente il danno che deriverebbe all’amministrazione, la quale sarebbe costretta alla indebita erogazione in via continuativa di somme retributive non dovute in quanto corrisposte a soggetto non avente diritto all’iscrizione nel collocamento mirato, in violazione peraltro della normativa costituzionale in materia innanzi indicata, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, normativa questa che impone che le ipotesi derogatorie previste ex lege non possano essere oggetto di una interpretazione estensiva.

    L’accesso agli impieghi pubblici avviene mediante concorso, salvo deroghe previste dalla legge, che non possono essere interpretate estensivamente.

  • art. 3 Cost.

    Ciò senza mancare di rilevare che la corsia privilegiata per l’assunzione al lavoro, tramite il collocamento mirato, in assenza di presupposti di legge, si porrebbe anche in contrasto con il principio di eguaglianza, formale e sostanziale, ex art. 3 Cost, con riferimento al diritto al lavoro, ex art. 4 Cost., conseguendo un illegittimo privilegio dall’iscrizione al collocamento mirato, magari in via poziore rispetto agli aventi diritto.

    L’iscrizione privilegiata al collocamento mirato in assenza dei presupposti di legge determinerebbe un trattamento ingiustificatamente favorevole rispetto agli aventi diritto e contrasterebbe con il principio di uguaglianza.

  • art. 4 Cost.

    Ciò senza mancare di rilevare che la corsia privilegiata per l’assunzione al lavoro, tramite il collocamento mirato, in assenza di presupposti di legge, si porrebbe anche in contrasto con il principio di eguaglianza, formale e sostanziale, ex art. 3 Cost, con riferimento al diritto al lavoro, ex art. 4 Cost., conseguendo un illegittimo privilegio dall’iscrizione al collocamento mirato, magari in via poziore rispetto agli aventi diritto.

    Il diritto al lavoro è richiamato a sostegno della necessità che la corsia privilegiata del collocamento mirato sia riconosciuta soltanto a chi possiede i requisiti di legge.

Massime di principio

  • Il familiare di una vittima del dovere può beneficiare del collocamento obbligatorio in via sostitutiva, non per il solo status del dante causa: occorre che ricorrano le condizioni previste dalla legge, tra cui la morte o l’invalidità permanente del dante causa e la mancata fruizione dell’avviamento obbligatorio nei casi disciplinati.
  • L’interesse a impugnare un provvedimento che nega o rimuove l’iscrizione al collocamento mirato non può essere escluso sulla base della stessa carenza dei requisiti sostanziali che costituisce il presupposto contestato nel merito.
  • In presenza di interessi di rilievo costituzionale e quando il provvedimento illegittimo non abbia ancora prodotto effetti applicativi, l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela può essere ritenuto in re ipsa.
  • Le deroghe legislative alla regola del concorso per l’accesso al pubblico impiego non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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