Sentenza n. 801/2024 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Monterosso 24 luglio 2024, n. 64, avente ad oggetto: “Messa in sicurezza parete rocciosa soggetta a movimento franoso sita su terreno censito al Fg. 16, Mapp. 805, adiacente e sovrastante il sentiero Rel 590 e tratto che porta alla spiaggia c.d. “Portiglione””, nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, tra cui, in particolare lo sconosciuto verbale di sopralluogo prot. n. 9117 del 24.07.2024, e condanna del Comune di Monterosso Al Mare, in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva ai proprietari la messa in sicurezza di una parete rocciosa interessata da movimento franoso e la presentazione di un progetto di consolidamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54 TUEL, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Hanno dedotto: l’assenza del requisito dell’urgenza, poiché il primo movimento franoso risaliva a circa dieci mesi prima e il transito sulla scalinata era già stato interdetto; la conseguente violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’assenza del requisito della contingibilità, sostenendo che interventi ampi e generici avrebbero dovuto essere imposti mediante gli strumenti ordinari; il difetto di istruttoria, poiché il provvedimento si sarebbe fondato su un mero sopralluogo e su un verbale non conosciuto, non idoneo ad accertare cause e ubicazione del dissesto; l’erronea individuazione dei destinatari, in quanto l’area interessata sarebbe stata compresa nel terreno già donato al Comune; l’indeterminatezza degli obblighi imposti. Il Comune ha sostenuto che la parete franosa ricadeva integralmente sul terreno privato, che si era verificato un nuovo evento franoso, che i poteri sanzionatori ordinari non erano idonei a fronteggiare il pericolo e che l’istruttoria era completa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso dal materiale valutabile i documenti depositati dai ricorrenti il 14 ottobre 2024, perché depositati oltre il termine di quaranta giorni prima dell’udienza pubblica previsto dall’art. 73 c.p.a. Nel merito, ha accertato, sulla base delle immagini e dei verbali prodotti, che la parete rocciosa interessata dal movimento franoso ricadeva integralmente sul mappale di proprietà dei ricorrenti, mentre il terreno comunale comprendeva soltanto la scalinata sottostante. Ha ritenuto sussistente l’urgenza, distinguendo il nuovo evento del luglio 2024 dal precedente movimento franoso: la rete di protezione aveva ceduto in più punti e alcuni massi erano caduti sulla scalinata. Il preesistente divieto di transito non eliminava il pericolo, potendo non essere rispettato e non potendo protrarsi indefinitamente. Ha quindi ritenuto infondata anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, considerando inoltre che l’esistenza del dissesto era già nota ai ricorrenti. Ha ritenuto sussistente la contingibilità, poiché i rimedi sanzionatori ordinari prospettati dai ricorrenti non erano idonei a fronteggiare il pericolo. Ha escluso il difetto di istruttoria, valorizzando il sopralluogo del responsabile comunale e la successiva conferma mediante sopralluogo con partecipazione di un geologo. Ha infine giudicato non sproporzionati né indeterminati gli interventi imposti, in quanto analoghi a opere già realizzate dagli stessi ricorrenti, e congrui i termini di dieci giorni per la rimozione del materiale e il disgaggio e di trenta giorni per il consolidamento. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente è legittimamente esercitabile quando ricorrono un pericolo concreto per l’incolumità pubblica, l’urgenza di fronteggiarlo e l’inidoneità dei rimedi ordinari, anche in presenza di un nuovo aggravamento del dissesto.
art. 7 l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordinanza quando sussistono effettive ragioni di urgenza; nel caso concreto, il giudice ha inoltre rilevato la previa conoscenza del dissesto da parte dei destinatari.
art. 73 c.p.a.
Il deposito di documenti effettuato oltre il termine di quaranta giorni prima dell’udienza pubblica non può essere considerato ai fini della decisione.
Massime di principio
- Il presupposto dell’urgenza per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente può sussistere anche quando il fenomeno pericoloso sia già noto, se si verifica un nuovo e distinto aggravamento idoneo a determinare un pericolo attuale per l’incolumità pubblica.
- La precedente interdizione di un’area non esclude l’urgenza di un’ordinanza contingibile e urgente: il divieto potrebbe non essere rispettato e non può costituire una misura indefinitamente sostitutiva degli interventi necessari a rimuovere il pericolo.
- La contingibilità ricorre quando gli strumenti ordinari prospettati dagli interessati, quali l’esercizio di poteri sanzionatori, non siano concretamente idonei a fronteggiare tempestivamente il pericolo per l’incolumità pubblica.
- L’istruttoria di un’ordinanza contingibile e urgente è sufficiente quando l’amministrazione abbia svolto un sopralluogo tecnico e le valutazioni siano state successivamente confermate da ulteriori accertamenti, anche con il supporto di un tecnico specialista.
- Gli obblighi imposti da un’ordinanza contingibile e urgente non sono indeterminati o irragionevoli quando individuano interventi della stessa natura di opere già realizzate nell’area e fissano termini coerenti con la necessità di rimuovere il pericolo.
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