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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12769/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni a carico di Francesco Russo e la confisca di vari beni (polizza assicurativa intestata al proposto, unità immobiliari intestate alla moglie Antonietta Gambino, un autoveicolo intestato al figlio Daniele Russo, l'impresa individuale "Mondo Carta", un autoveicolo e un appartamento intestati al figlio Salvatore Russo). Le doglianze principali: presunta duplicazione della misura di prevenzione; insufficiente e generica motivazione sull'attualità della pericolosità sociale basata su dichiarazioni di collaboratori e su reato del 2015; eccessiva durata e genericità delle prescrizioni; contestazione della confisca per difetti di calcolo dei flussi familiari, errore nella composizione del nucleo, mancata valutazione di mutui/locazioni e redditi di alcuni familiari, e mancata acquisizione di perizia integrativa. Salvatore Russo ha sostenuto inoltre che l'onere di allegazione era stato assolto e che non si può imporre un'inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze di Francesco Russo, confermando che non sussiste duplicazione della misura poiché i provvedimenti erano fondati su plateamente diversi fatti-reato; ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione della Corte di appello circa l'attualità della pericolosità (incluso il riferimento al reato del 2015 come indice di persistenza della pericolosità). Ha giudicato infondati anche i rilievi sulla durata e sulla specificità delle prescrizioni. Quanto ai ricorsi relativi alla confisca (Antonietta e Salvatore), la Cassazione ha escluso il sindacato di merito in sede di legittimità perché le doglianze erano essenzialmente di fatto e attengono alla valutazione della prova e della motivazione, non a specifiche violazioni di legge; ha confermato che la Corte d'appello ha dato spiegazioni logiche e coerenti in ordine alla sproporzione e all'incapienza finanziaria del nucleo e, pertanto, la confisca è stata ritenuta legittima. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4)

    richiamata per precisare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è pertanto limitato alle ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter, secondo comma)

    collegata all'art. 4 della legge 1423/1956 per delimitare l'ambito del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    richiamato per confermare la nozione di violazione di legge che comprende anche la motivazione inesistente o meramente apparente nel procedimento di prevenzione

Massime di principio

  • La reiterazione di misure di prevenzione non è automaticamente illegittima: va verificato se i provvedimenti si fondano su fatti e reati distinti e successivi; se sono diversi i presupposti, non si configura duplicazione illegittima.
  • In tema di misure di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale si valuta in base alla stabilità e alla proiezione futura dei legami del soggetto con il contesto criminoso; fatti successivi alla pena scontata (es. reati commessi dopo la detenzione) sono indici rilevanti della persistenza della pericolosità.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti di prevenzione è limitato a questioni di legge e a casi di motivazione inesistente o meramente apparente: le valutazioni di fatto e le verifiche tecniche (perizie economico-finanziarie, quantificazione dei flussi familiari, determinazione delle spese) sono tipicamente inammissibili in Cassazione se configurano mero apprezzamento critico della prova.
  • Sulle confische per sproporzione, l'organo giudicante può fare ricorso a perizie e valutazioni sulla congruità dei redditi e delle spese familiari; la difesa deve contestare in termini giuridici la legalità della procedura o indicare errori manifesti e determinanti nella motivazione per poter far valere il vizio in sede di legittimità.
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni di merito relative a misure di prevenzione o confisca, è necessario formulare censure che evidenzino specifiche violazioni di norme o la totale assenza/meramente apparente della motivazione, non solo contestazioni della valutazione delle prove.

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