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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18499/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a un soggetto titolare di ditta individuale attiva nel commercio di autovetture, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000 per avere occultato e/o distrutto scritture contabili e fatture relative ad acquisti intracomunitari di autovetture effettuati nel periodo compreso tra il secondo trimestre 2014 e il 30 giugno 2020, con conseguente impedimento della ricostruzione del volume d'affari dell'impresa. Con l'unico motivo di ricorso si censurava la conferma del giudizio di colpevolezza, prospettando una lettura alternativa delle risultanze probatorie e contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito. La difesa, in sostanza, chiedeva una rivalutazione del compendio istruttorio, anche rispetto agli esiti della verifica fiscale svolta dall'Agenzia delle Dogane e alle risultanze acquisite tramite consultazione dell'archivio VIES e canali internazionali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato perché volto soltanto a sollecitare una diversa valutazione delle prove, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logica, puntuale e adeguata. I giudici di merito avevano valorizzato la verifica fiscale dell'Agenzia delle Dogane, anche mediante consultazione dell'archivio VIES, e la prova dell'esistenza all'estero delle copie delle fatture tramite canali internazionali, elementi reputati attendibili e idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per occultamento o distruzione di documenti contabili tali da non consentire la ricostruzione del volume d'affari o dei redditi. La Corte non ne affronta in astratto la portata, ma ne conferma l'applicazione alla condotta accertata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, puntuale e adeguata.
  • La doglianza che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove di merito è manifestamente infondata e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Ai fini del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è sufficiente che la condotta renda impossibile o concretamente ostacoli la ricostruzione del volume d'affari dell'impresa, potendo tale esito essere desunto da verifiche fiscali e da riscontri documentali esteri ritenuti attendibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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