Cassazione Penale, Sentenza n. 851/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del 11/02/2021 con cui il Tribunale di Napoli, nell'ambito dell'art. 444 c.p.p., applicò la pena concordata per il reato di detenzione a fine di cessione di marijuana (fatto del 10/02/2021, violazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9/10/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge lamentando che la riduzione della pena pecuniaria operata per il rito non fosse proporzionale rispetto alla riduzione della pena detentiva: a fronte di una pena aumentata per recidiva a 2 anni e 6 mesi e €10.000, la pena fu ridotta per il rito a 2 anni e €8.000; il ricorrente sosteneva che tale trattamento fosse illegittimo
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la riduzione applicata dal Tribunale fosse conforme all'art. 444, comma 1, c.p.p.: la pena (30 mesi e €10.000) è stata ridotta a 24 mesi e €8.000, ossia in entrambi i casi di un quinto (20%), valore compatibile con il limite legale di diminuzione "fino a un terzo". Perciò il motivo è infondato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 28/09/2021
Norme richiamate
la pena è «diminuita fino a un terzo»
La corte ha interpretato la norma nel senso che la riduzione prevista per il patteggiamento può essere applicata entro il limite indicato (fino a un terzo) e che una diminuzione del 20% sia pienamente compatibile. La riduzione può operare sia sulla pena detentiva sia sulla sanzione pecuniaria purché rientri nel limite normativo
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990
Norma che qualifica il fatto come detenzione a fine di cessione di stupefacenti (marijuana) e determina il quadro normative rilevante per la determinazione della pena di riferimento
Richiamato per valutare l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso; non essendo ravvisata tale assenza, la Corte ha ritenuto legittima l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Precedente richiamato in relazione al concetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; usato per giustificare l'imposizione della sanzione pecuniaria in mancanza di tale assenza
Massime di principio
- La riduzione prevista dall'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) può raggiungere fino a un terzo della pena: una diminuzione percentuale uniforme applicata sia alla pena detentiva sia alla sanzione pecuniaria è ammissibile se rientra nel limite normativo
- Per contestare con successo la determinazione della pena in cassazione è necessario dimostrare una violazione di legge o un'applicazione illegittima della norma, non una mera insoddisfazione per l'entità della sanzione
- Nel calcolo della pena concordata occorre partire dalla pena base, applicare gli aumenti (es. recidiva) e poi valutare la riduzione prevista per il rito; è utile esporre chiaramente i calcoli numerici per dimostrare eventuali sproporzioni
- La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso e, se non rileva assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale), condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria
- Chi impugna per presunta 'disproporzione' fra riduzione detentiva e riduzione pecuniaria dovrebbe indicare una regola o un principio che imponga una diversa proporzione; in mancanza, la valutazione discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge è difficilmente superabile in cassazione
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