Cassazione Penale, Sentenza n. 12893/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, in concorso con Felicetta Gennaro e Vitellio Danilo, nei confronti di Bova Paolo. I fatti contestati riguardano la costrizione della vittima a consegnare dieci pannelli per copertura del valore di 1.500 euro, destinati a un immobile del coindagato Felicetta. Il ricorrente deduce: (1) carenza di gravi indizi per la responsabilità, sostenendo di essere solo un dipendente che agiva in ambito lavorativo e senza consapevolezza della pretesa estorsiva; (2) illegittima applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa/uso del metodo mafioso, per mancata coscienza dell'elemento soggettivo; (3) necessità di riscontri estrinseci alle dichiarazioni della persona offesa, posto che quest'ultimo era indagato in procedimento connesso; (4) carenza delle esigenze cautelari, con riferimento al (presunto) venir meno del pericolo di recidiva a seguito della rescissione dei rapporti tra il ricorrente e i coimputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato le valutazioni del Tribunale di merito secondo cui: i prelievi dei pannelli furono documentati da attività di polizia giudiziaria e il ricorrente materialmente trasportò i beni usando il camion della vittima; il contesto fattuale (il ruolo del Felicetta, i rapporti tra i soggetti, la richiesta svolta in luogo privato e la percezione della vittima che considerava il ricorrente un emissario) era idoneo a ritenere la consapevolezza e la funzione di "longa manus" del ricorrente; l'aggravante relativa all'uso del metodo mafioso ha carattere oggettivo e può estendersi ai concorrenti, mentre l'agevolazione mafiosa sotto il profilo motivazionale è soggettiva e non confusa impropriamente con il primo profilo; la mancanza di minaccia esplicita è superata dalla contestualità e dalla percezione di minaccia legata alla caratura criminale del mandante; il pericolo di recidiva è suffragato da ulteriori richieste successivamente rivolte alla vittima. Conseguentemente il rigetto del riesame è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Distinzione tra le due direttrici dell'aggravante: l'"uso del metodo mafioso" è valutato in termini oggettivi e può incidere su tutti i concorrenti; l'agevolazione mafiosa (finalità di favorire il sodalizio) è una circostanza soggettiva che va valutata, ai sensi dell'art.118 c.p., rispetto al singolo partecipante.
Applicazione della disciplina sulle circostanze comuni nei concorsi di persone: l'aggravante di natura oggettiva (uso del metodo mafioso) si comunica ai concorrenti ai sensi di questa norma.
Principio per cui le aggravanti che attengono ai motivi o all'intensità del dolo si applicano, in caso di concorso, solo al partecipante cui esse si riferiscono; rilevante per distinguere l'agevolazione soggettiva dall'uso oggettivo del metodo mafioso.
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. L. 12 luglio 1991, n. 203
Richiamata in relazione alla fattispecie dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso come aggravante collegata a motivazioni e finalità specifiche dell'atto criminoso.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017 (Gioffrè)
Richiamata per confermare la distinzione tra l'aggravante di "uso del metodo mafioso" (carattere oggettivo) e l'aggravante soggettiva dell'agevolazione mafiosa.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014 (Bonasorta)
Utilizzata per sostenere che l'assenza di una minaccia esplicita non esclude l'uso del metodo mafioso quando il contesto e la percezione della vittima rendono la richiesta intimidatoria.
Massime di principio
- La qualificazione dell'uso del "metodo mafioso" può essere basata su elementi oggettivi e contestuali: non è necessaria una minaccia esplicita se il contesto e la reputazione del mandante creano una percezione intimidatoria nella vittima.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa sotto il profilo motivazionale è soggettiva e deve essere accertata, caso per caso, rispetto alla coscienza e alle intenzioni del singolo partecipante; non sempre coincide con l'uso del metodo mafioso.
- La prova dei fatti materiali (es. materiale prelievo dei beni, uso del mezzo della vittima, documentazione di attività di polizia giudiziaria) può corroborare le dichiarazioni della persona offesa anche quando esistono apparenti rapporti di lavoro ordinari fra le parti.
- In sede cautelare, il giudice può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio anche sulla base di comportamenti successivi o di richieste ulteriori alla vittima, nonché dalla persistenza di rapporti con i coindagati.
- In presenza di concorrenti, occorre sempre distinguere fra circostanze aggravanti di natura oggettiva, che si comunicano tra concorrenti, e circostanze soggettive legate ai motivi o all'intensità del dolo, che vanno accertate per ciascun partecipante.
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