Cassazione Penale, Sentenza n. 11741/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) presunto vizio relativo all'indicazione dei capi di imputazione e del trattamento sanzionatorio (errore materiale nell'indicazione della continuazione dei reati); 2) mancata distinzione tra le diverse modalità contestate di bancarotta documentale (sottrazione delle scritture vs tenuta fraudolenta) e omessa distinzione delle responsabilità tra i due coimputati, nonostante la parziale produzione documentale e la collaborazione del ricorrente; 3) violazione in ordine all'elemento soggettivo: la Corte territoriale avrebbe desunto il dolo specifico dalla sola condotta materiale di sottrazione senza adeguata ricostruzione delle circostanze tipiche del dolo finalizzato a recare pregiudizio ai creditori; 4) errata esclusione della qualificazione dei fatti come bancarotta semplice senza motivazione sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato (si tratta di un errore materiale nel riferimento ai capi in continuazione nel dispositivo di primo grado), mentre gli altri tre motivi sono stati accolti nei limiti esposti. In particolare la Corte ha censurato la valutazione del dolo specifico da parte della Corte d'appello (che aveva ritenuto Chirivino responsabile di bancarotta fraudolenta documentale nella forma specifica senza adeguata motivazione) e la mancata distinzione tra le due fattispecie previste dall'art. 216 n.2 l. fall. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio, affinché venga compiuta la corretta ricostruzione delle modalità di condotta e dell'elemento soggettivo e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica e la ripetizione del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 216, n. 2 legge fallimentare
Distinzione tra due forme di bancarotta documentale: la sottrazione delle scritture (che richiede dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta delle scritture (fattispecie a dolo generico che presuppone l'esame di libri effettivamente rinvenuti). La corretta applicazione richiede l'accertamento delle concrete modalità e della finalità del comportamento.
Prevede le ipotesi di bancarotta semplice, prive del dolo specifico. Serve come criterio di esclusione della fattispecie aggravata quando non emergono elementi indicativi della finalizzazione del comportamento all'occultamento o al pregiudizio dei creditori.
Norma citata in relazione a possibili aumenti sanzionatori (es. per la recidiva). Va correttamente applicata solo dopo l'esatta determinazione della fattispecie di reato e della responsabilità individuale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la formulazione dei motivi di impugnazione in cassazione; consente di enunciare i motivi nei limiti necessari per la decisione, come richiamato dalla Corte nel riassumere i quattro motivi dedotti.
Massime di principio
- La qualifica tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" (sottrazione) e "generica" (tenuta fraudolenta) richiede accertamenti distinti: il dolo specifico non è desumibile automaticamente dalla mera assenza di documenti, ma dalla ricostruzione complessiva delle circostanze che dimostrino l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori.
- Quando la documentazione è parzialmente rinvenuta ma incompleta o inattendibile, il giudice deve valutare separatamente le condotte e le responsabilità dei diversi soggetti (es. amministratore ante e liquidatore post), evitando di trasferire automaticamente la qualificazione tra coimputati.
- Errori materiali o formali nel dispositivo o nella indicazione dei capi di imputazione (ad es. nella quantificazione delle pene o nella numerazione della continuazione) non determinano necessariamente l'accoglimento del ricorso se la motivazione di merito dimostra chiaramente il contenuto della decisione; tali errori possono essere rettificati se risulta evidente l'intento del giudice di merito.
- La sussistenza del dolo specifico richiede l'individuazione di elementi indiziari concreti (comportamenti direzionali, occultamento sistematico, finalità di ledere i creditori) e non può essere sostituita da mere inferenze logiche prive di fondamento probatorio.
- In caso di valutazioni errate o carenti sulla natura del reato e sull'elemento soggettivo, la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, demandando al giudice di merito la rinnovata istruttoria e la corretta applicazione delle norme sostanziali e sanzionatorie.
Testo integrale
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