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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15187/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi di imputazione e rideterminato la pena per i restanti reati. Con un unico motivo ha dedotto l'apparenza e comunque la carenza di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per i reati residui, contestando la ricostruzione del suo ruolo di amministratore di fatto all'interno del gruppo societario e il valore attribuito alle dichiarazioni di una testimone, ritenute inattendibili o comunque non decisive dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto era manifestamente infondato e si risolveva in censure di merito non consentite in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva infatti fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente sulla ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto dell'imputato, valorizzando dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili e non smentite dalle altre risultanze processuali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre mere censure di fatto o una diversa lettura delle prove e della motivazione del giudice di merito

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato implicitamente attraverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando il ricorrente non sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa valutazione del compendio probatorio o in una mera contrapposizione di apprezzamenti di fatto rispetto a quelli del giudice di merito.
  • La motivazione è immune da censura quando il giudice di merito ricostruisca la vicenda con argomentazioni razionali, coerenti e non manifestamente illogiche, anche se la difesa prospetti letture alternative delle prove.
  • La figura dell'amministratore di fatto può essere desunta da elementi testimoniali e indiziari coerenti, anche quando il soggetto operi in modo defilato per non lasciare tracce del proprio coinvolgimento gestionale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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